LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VARONA/S.ANGELO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VARONA/S.ANGELO CALCIO S.r.l. con reclamo datato 15 Novembre 2002, inoltrato il successivo 20 Novembre 2002 a mezzo Racc.A.R. tanto alla Società contro interessata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il giorno 26, stesso mese, il sig.Francesco VARONA, ha chiesto la condanna del SANT’ANGELO CALCIO S.r.l. al pagamento dei compensi arretrati maturati, con riferimento alla stagione 2002-2003, nei mesi di agosto, settembre,ottobre, e parte di novembre 2002 da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6, delle N.O.I.F., producendo il relativo accorso, spedito presso la L.N.D. il 13 Settembre 2002, con decorrenza dal 1 Agosto 2002; tale esemplare è risultato conforme a quello ritualmente depositato dalla Società. Accludeva, altresì, il giocatore la relativa tassa prescritta dall’art.21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a Euro 50,00. Il reclamo deve essere accolto. Il calciatore, infatti, a supporto della propria domanda, ha assolto all’onere probatorio su di lui incombente, ottemperando a quanto prescritto dall’art.21 bis del Regolamento della L.N.D. La Società convenuta, non costituitasi nel presente giudizio, non ha eccepito alcunché né fatto pervenire documenti, senza dimostrare così l’eventuale adempimento, totale o parziale, di quanto richiesto dal reclamante. Conseguentemente, la Commissione si trova in condizione di decidere ed accogliere la pretesa fatta valere dal VARONA in questa sede. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo proposto dal Sig.Francesco VARONA, dichiarando tenuta la SANT’ANGELO CALCIO S.r.l. alla corresponsione al predetto di Euro 3.182,00 (tremilacentottandue/00) a titolo di rimborso spese forfetario per i mesi di agosto, settembre,ottobre, e 15 giorni di novembre. Dispone, inoltre,che la tassa di reclamo venga restituita.
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