LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RECLAMO DEL CALCIATORE Massimo SCARPA/A.S.TERRACINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RECLAMO DEL CALCIATORE Massimo SCARPA/A.S.TERRACINA S.r.l. con reclamo datato 19 Dicembre 2002, inoltrato il successivo 10 Gennaio 2003 a mezzo Racc. A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il giorno 22, stesso mese, il Sig. Massimo SCARPA, ha chiesto la condanna della Società A.S.TERRACINA S.r.l. al pagamento del rimborso spese relativo a due mesi (segnatamente novembre e dicembre 2001), a seguito delle prestazioni sportive rese in favore della Società convenuta nel corso della stagione 2001-2002. Il calciatore, comparso personalmente all’udienza del 1 Marzo 2003, assistito dal legale di fiducia, ha confermato il contenuto del ricorso, ribadendo quindi la propria domanda, nella misura massima prevista dalla normativa vigente nella stagione sportiva 2001/02, istanza giustificata, secondo il reclamante, dalla distanza che quotidianamente lo stesso doveva percorrere da Nocera Inferiore (Sa) a Terracina (Lt). La Società convenuta, non si costituiva, né era presente alla data della riunione, senza svolgere, comunque, alcun tipo di attività difensiva. In considerazione delle gare effettivamente disputate dal calciatore nella stagione 2001-2002 in numero di 6, e dei propedeutici allenamenti di preparazione, nonché della credibilità e verosimiglianza della ricostruzione dal reclamante operata, oltre all’assenza di qualsivoglia contestazione in punto di fatto da parte della Società A.S.TERRACINA S.r.l., il reclamo merita di essere accolto come da dispositivo P.Q.M. La Commissione Accordi Economici determina, in via equitativa, la somma che la Società A.S.TERRACINA S.r.l. è tenuta a corrispondere al reclamante in €.1.549,37.
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