LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 2 Aprile 2003E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Paolo PIERI/A.S.TERRACINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 2 Aprile 2003E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Paolo PIERI/A.S.TERRACINA S.r.l. Con reclamo datato 31/12/2002, inoltrato in pari data a mezzo Racc. A.R. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il successivo 15/01/2003, il Sig. Paolo Roberto PIERI chiedeva “un sollecito intervento” della Commissione “in relazione alla mancata corresponsione degli emolumenti dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2002”, nonché il riconoscimento dello svincolo per morosità. Accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Il calciatore, infatti, a supporto della propria pretesa, ha omesso di allegare copia dell’accordo economico, limitandosi a farvi generica menzione nella parte espositiva dell’atto introduttivo. Tale violazione, che l’ordinamento sportivo sanziona con l’inammissibilità, giusta la statuizione dell’ultima parte del comma 5 del citato art. 21 bis del Regolamento L.N.D., risulta ancor più grave e radicale posto che il reclamante non ha quantificato le somme di cui ha chiesto l’accertamento, limitandosi all’indicazione dei titoli da cui esse discendono, nonchè dei periodi di riferimento. La carenza segnalata risulta ancor più rilevante rispetto alla domanda di svincolo per morosità, posto che la Commissione deve trovarsi in condizione di valutare la sussistenza della morosità di almeno il 30% del compenso annuo lordo inter partes pattuito,adempimento questo, allo stato, impossibile. Conseguentemente, considerato che la Commissione non si trova in condizione di decidere a causa della incompleta produzione documentale, imputabile esclusivamente al Pieri, e che, tale omissione, alla luce dell’espressa previsione normativa, non può nemmeno essere sanata attraverso ulteriore acquisizione, sia d’ufficio sia ad impulso di parte, il reclamo va dichiarato inammissibile, con trattenimento della tassa versata. Superfluo, quindi, risulta l’esame della difesa spiegata dall’A.S. Terracina S.r.l. con atto dell’11/02/2003, ad eccezione della produzione ivi allegata, in particolare di copia dell’accordo economico 14/09/2002, il cui contenuto, segnatamente la dicitura “gratuito” sotto le voci indennità di trasferta e convocazioni, è stato contestato dal calciatore nel corso dell’audizione personale dello stesso in sede di discussione e decisione, in quanto mai apposta dallo stesso. Sul punto si osserva che il disconoscimento del calciatore, anche al fine di una corretta radicazione e tempestiva celebrazione di nuovo giudizio, rende opportuno l’interessamento dell’Ufficio Indagini c/o la F.I.G.C. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Paolo Roberto PIERI. Manda all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. affinché questo accerti modalità, tempi e contenuto dell’accordo economico perfezionato tra il calciatore e la società, nonché la veridicità dell’esemplare depositato dall’A.S. Terracina S.r.l. presso il Comitato Interregionale. Dispone che la tassa di reclamo venga incamerata.
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