LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE del 16 Luglio 2003 n.10 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it RICORSO DEL CALCIATORE Ranieri ROMANI/U.S.FUCECCHIO 1903

LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE del 16 Luglio 2003 n.10 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it RICORSO DEL CALCIATORE Ranieri ROMANI/U.S.FUCECCHIO 1903 con reclamo datato 18.06.2003, inoltrato in pari data a mezzo Racc. A.R. tanto alla Commissione Accordi Economici, quanto alla Società controinteressata, il Sig. ROMANI Ranieri ha chiesto da un lato la condanna della U.S. FUCECCHIO 1903 al pagamento dell’importo a saldo spettanze dell’Accordo Economico per un totale di € 889,00 (Euro ottocentootantanove/00), corrispondente all’88,9% di quanto concordato; dall’altro, lo svincolo per morosità ai sensi dell’art. 94-ter delle N.O.I.F. (Norme organizzative Interne Federali). In particolare, il reclamante evidenzia di aver stipulato in data 27.09.2002 l’Accordo Economico con la Società U.S. FUCECCHIO 1903 con decorrenza dal 21.09.2002 fino al 30.06.2003 per l’importo annuo di € 1.000,00 (Euro mille/00) e di aver partecipato a tutti gli allenamenti richiesti dalla Società (n. 4 settimanali) ed alla attività agonistica nel campionato Interregionale “girone E” nella stagione calcistica 2002/2003, partecipando a n. 27 gare di campionato di cui n. 16 con presenza effettiva in campo. Pur tuttavia, rileva il reclamante, nonostante le continue ed infruttuose richieste rivolte al Presidente ed ai Dirigenti della Società lo stesso ha percepito solamente l’importo di € 111,00 (Euro centoundici/00). In rito occorre preliminarmente rilevare la procedibilità e l’ammissibilità del reclamo per essere stato lo stesso inoltrato secondo le forme e nei termini di cui all’art. 21 bis. Infatti, il Sig. ROMANI ha prodotto prova dell’avvenuto invio dell’atto di ricorso alla Società resistente, mediante allegazione di ricevuta originale della Racc. A.R. inviata in data 18.06.2003. Inoltre, a conferma della propria pretesa, il reclamante ha allegato copia dell’accordo stipulato e sottoscritto in data 21.09.2002 con la Società U.S. FUCECCHIO 1903 a decorrere dal 21.09.2002 fino al 30.06.2003; assegno circolare non trasferibile di € 50,00 (Euro cinquanta/00) intestato alla Lega Nazionale Dilettanti, quale tassa prevista dall’art. 21 bis. Per contro l’U.S. FUCECCHIO 1903, pur essendo stata ritualmente evocata dal Sig. ROMANI, non ha proposto controdeduzioni alla Commissione, né ha proceduto all’invio di documentazione a contestazione delle pretese del reclamante nei termini e con le modalità di cui all’art. 21 bis. Nessuno è comparso per le parti. La Commissione, verificata la corretta instaurazione del procedimento in contraddittorio, rileva la compatibilità degli importi indicati nell’accordo economico del 21.09.2002, con i massimali previsti all’art. 94 ter, comma 6, delle norme N.O.I.F.. Nel merito la Commissione ritiene, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della società, che la pretesa del Sig. ROMANI meriti accoglimento in riferimento all’accordo economico regolante la prestazione di attività nelle squadre della Società nella qualità di calciatore non professionista dietro corrispettivo di un importo annuo lordo ai sensi dell’art. 94 ter delle norme N.O.I.F.. La particolare tipologia di accordo prevista dal citato art. 94 ter comporta, infatti, sia l’obbligo di corresponsione del corrispettivo lordo annuo, pattuito nel caso di specie a € 1.000,00 (Euro mille/00) , sia la possibilità per il calciatore di richiedere lo svincolo per accertata morosità della società. Detta possibilità trova, inoltre, preciso riscontro anche nell’accordo economico sottoscritto laddove all’art. 4 prevede la possibilità per il calciatore, che nel corso o alla fine della stagione sportiva vanti un credito pari al 30% dell’importo annuo, di richiedere alla Commissione Accordi lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Né è stato in qualche modo eccepito dalla società, rimasta inspiegabilmente silente ed assente dal presente giudizio, l’inadempimento del giocatore che, a norma dell’art. 6 dell’accordo economico sottoscritto, avrebbe giustificato una riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito. Conseguentemente il reclamo deve essere accolto integralmente. Con riferimento alla tassa reclamo fatta pervenire, in misura di € 50,00 (Euro cinquanta/00), alla Commissione, la stessa dovrà essere restituita al Sig. ROMANI ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 bis del Regolamento ravvisandosi la soccombenza della Società Calcio U.S. FUCECCHIO 1903. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo proposto dal Sig. ROMANI Ranieri, dichiara L’U.S. FUCECCHIO 1903 tenuta al pagamento in favore del calciatore della somma di € 889,00 (Euro ottocentoottantanove/00), quale importo a saldo spettanze dell’Accordo Economico. Dichiara, inoltre, doversi procedere allo svincolo per morosità del Sig. ROMANI, nei termini e con le modalità di cui all’art. 21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) a far data del presente comunicato. Dispone, altresì, la restituzione della tassa reclamo ai sensi dell’art. 21 bis, comma 10, del Regolamento della L.N.D.
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