F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL CALCIATORE BAVETTA ANTONIO E DELL’A.R. SANTOS LICATA AVVERSO LA CONVALIDA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PER LA U.S.C. LEVANE; ANZICHE’ PER LA A.P. SANTOS LICATA, ED IL CONSEGUENTE DEFERIMENTO PER DOPPIO TESSERAMENTO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D – Riunioni del 7/8.4.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DEL CALCIATORE BAVETTA ANTONIO E DELL'A.R. SANTOS LICATA AVVERSO LA CONVALIDA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PER LA U.S.C. LEVANE; ANZICHE' PER LA A.P. SANTOS LICATA, ED IL CONSEGUENTE DEFERIMENTO PER DOPPIO TESSERAMENTO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D - Riunioni del 7/8.4.1995)
In data 7.2.1995. il Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti richiedeva alla Commissione Tesseramenti il giudizio di competenza sulla posizione di tesseramento del calciatore Bavetta Antonio. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23/D-Riunioni del 7/8.4.1995 l'adita Commissione, nel rilevare che a nome dell' atleta risultavano pervenute due richieste di tesseramento, dichiarava valida quella in favore della U.S.C. Levane perché pervenuta al Comitato Regionale Toscana I'11 novembre 1994, mentre invalidava quella in favore delI'A.P. Santos Licata perché pervenuta successivamente, il 15 dicembre 1994; deferiva altresì il calciatore alla competente Commissione Disciplinare ex art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva .
Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli Bavetta Antonio e I' A.P. Santos Licata, invocandone la totale riforma.
I due appelli vanno riuniti, considerata la loro intima connessione. Ciò posto, la C.A.F. osserva che i reclami sono fondati.
Ed invero la richiesta di tesseramento di Bavetta Antonio in favore della U.S.C.Levane appare illegittima giacché fu avanzata quando ancora la Polisportiva Licata srl, precedente società di appartenenza del calciatore, conservava il vincolo sull'atleta. Questa società infatti, nella stagione 1994/95, seppure non ammessa al Campionato Nazionale Dilettanti, di competenza, e iscritta invece al Campionato di Eccellenza, non aveva perduto il diritto alle prestazioni del Bavetta che, quale giovane in rapporto di addestramento tecnico, non aveva provveduto d'altro canto a sottoscrivere, nei termini federali, altro tesseramento in favore di una società militante in un campionato professionistico. Valida invece deve essere considerata la richiesta di tesseramento in favore.deI PA.P. Santos Licata che, anche se successiva, è stata fatta quando la Polisportiva Licata srl, in pari data, aveva provveduto allo svincolo del calciatore.
L'impugnata delibera deve essere quindi riformata nei sensi detti.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal calciatore Bavetta Antonio e dall'A.P. Santos Licata di Licata (Agrigento), in riforma dell'impugnata delibera, così provvede:
- dichiara nulla la richiesta di tesseramento del calciatore Bavetta Antonio in favore dell'U.S.C. Levane, datata 11.11.1994, stante a tale data il vincolo del calciatore medesimo in favore della Pol. Licata S.r.l.;
- convalida la richiesta di tesseramento del predetto calciatore in favore dell' A.P. Santos Licata, con decorrenza 15.12.1994, libero a seguito di svincolo suppletivo da parte della Pol. Licata S.r.l.;
- conferma il deferimento del calciatore Bavetta Antonio alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per aver sottoscritto il tesseramento per I' U.S.C. Levane in costanza di vincolo in favore della Pol. Licata S.r.l,;.
- ordina la restituzione della tassa versata..
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