F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 21/C – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAlO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SIG.RA ALIQUO’ VINCENZA AVVERSO IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA DEL FIGLIO MINORE CUBADDA DAVIDE, IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DI QUEST’ ULTIMO IN FAVORE DELL’U.S. BINDUA TRE FRAZIONI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D – Riunioni del 22/23.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DEL 15 FEBBRAlO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SIG.RA ALIQUO' VINCENZA AVVERSO IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA DEL FIGLIO MINORE CUBADDA DAVIDE, IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DI QUEST' ULTIMO IN FAVORE DELL'U.S. BINDUA TRE FRAZIONI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995) La signora Aliquò Vincenza ha inoltrato appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23 Settembre 1995, con la quale è stato , tra I' altro, disposto il deferimento alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna del figlio minorenne, Cubadda Davide, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per irregolarità nella sottoscrizione della richiesta di tesseramento in favore dall' U.S. Bindua Tre Frazioni, sostenendo I' insussistenza di qualsivoglia responsabilità del figlio in ordine alla dedotta infrazione. L' appello è inammissibile. L' impugnazione anche nel diritto sportivo è ammessa esclusivamente avverso le decisioni con le quali i giudici provvedono in relazione ad infrazioni commesse da tesserati o da società; oppure decidono sui conflitti di interessi sorti tra le parti, Sono impugnabili pertanto soltanto i provvedimenti decisori adottati da Organi della Giustizia sportiva e non anche quelli meramente ordinatori, i quali hanno il solo effetto di provocare la riapertura o della fase istruttoria dello stesso procedimento o, come nel caso di specie, di altro procedimento e non implicano affatto decisioni in senso tecnico. Nel caso in esame, la reclamante, contestando il deferimento del figlio alla Commissione Disciplinare, avversa quindi, un provvedimento ordinatorio, avente cioè lo scopo di far instaurare un procedimento per nuovo giudizio. È, quindi, in sede di detto giudizio che il calciatore stesso, in quanto maggiorenne, potrà far valere i motivi di doglianza rappresentati dinanzi a questa Commissione. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Sig.ra Aliquò Vincenza ed ordina incamerarsi la tasse versata.
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