F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMfNTO DEL CALCIATORE TUMMINIA MAURIZIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D – Riunione del 12.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMfNTO DEL CALCIATORE TUMMINIA MAURIZIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 12.4.1996) La U.S. Lavagnese 1919 ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Tesseramenti, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26/D - Riunione del 12.4.1996, con la quale è stato stabilito che il contratto economico che legava il calciatore Tumminia Maurizio alla Polisportiva Trani è stato risolto alla data della decisione del Collegio Arbitrale (26 gennaio 1996), per cui il tesseramento dello stesso con la U.S. Lavagnese, avvenuto il 30 dicembre 1995, è illegittimo. L'appello non è meritevole di accoglimento. La Commissione Tesseramenti ha, infatti, applicato correttamente la disposizione di cui all'art. 117, comma 1 delle Norme Organizzative Interne, secondo cui "la risoluzione dal rapporto contrattuale con i calciatori professionisti determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto". Vi è, pertanto, una norma dell'ordinamento sportivo che specificatamente ed espressamente dispone l'efficacia ex nunc della risoluzione, per cui non, è possibile il richiamo alle disposizioni od ai principi dell'ordinamento.generale che prevedono la retroattività della risoluzione dei contratti. Ciò posto, non ha alcun rilievo, in senso contrario, il richiamo alla disposizione di cui al comma 7 del citato art. 117, giacché la limitata applicabilità di tale disposizione, lamentata dalla ricorrente quale conseguenza della conclusione accolta, costituisce un semplice inconveniente che non vale a scalfire I'interpretazione che deriva dal chiarissimo tenore letterale del comma 1 dell'art. 117. Esulano, poi, dalla presente controversia i profili attinenti alle conseguenze della utilizzazione, da parte della Società reclamante, del calciatore tesserato irregolarmente. Per questi motivi la C.A.F. respinge I,'appello come innanzi proposto dell'U.S. Lavagnese 1919 di Cavagna (Genova) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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