F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. ANAGNI FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1996/97 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disci- plinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comunicato Ufficiale n. 227 del 6.6.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. ANAGNI FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1996/97 INFLITTALE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER
VIOLAZIONE DELL' ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disci-
plinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comunicato Ufficiale n. 227 del
6.6.1997)
Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 20/D - Riunioni del 18/19.4.1997, la
Commissione Tesseramenti dichiarava la illegittimità dello svincolo disposto dell'A.C. Anagni
Fontana nei confronti del calciatore Simone Pongetti e a favore del C.R.S. Guardia di Finanza, per
violazione del disposto dall'art. 107 comma 1 N.O.I.F, deferendo detta società e il calciatore alla
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti.
Questa, con decisione riportata nel C.U. n. 277 del 6 giugno 1997, rilevava che l'in
frazione, pacificamente accertata in sede di giudizio sul tesseramento, a quanto emergeva dagli atti
di quel procedimento era stata commessa dall'Anagni Fontana con piena consapevolezza del
divieto; si trattava di una violazione grave, che aveva avuto ripercussioni sulla regolarità del
campionato, in quanto il calciatore in questione era stato utilizzato dal C.R.S. Guardia di Finanza,
che aveva a sua volta subito, dopo la scoperta dell'irregolarità, una penalizzazione in classifica.
Pertanto, la C.D.infliggeva alla società Anagni Fontana la penalizzazione di tre punti nella classifica
del Campionato 1996/1997 e al calciatore Pongetti la squalifica fino al 30.6.1998. Avverso tale
decisione ricorreva a questa C.A.F l'A.C. Anagni Fontana, Ia quale rilevava che era stato violato il
disposto dell' art. 8 C.G.S. in quanto la C.D. infliggendo tre punti di penalizzazione, aveva
determinato la sua retrocessione, quando avrebbe dovuto - se mai - applicare quest' ultimo
provvedimento, già previsto dalla norma citata, evitando così di produrre effetti punitivi non propri
della sanzione inflitta e di giungere, per vie indirette, ad ipotesi sanzionatoria diversa; che era stato
violato il principio dell'afflittività proporzionata della pena, in quanto, mentre i cinque punti
applicati al C.S.R. Guardia di Finanza, non avevano avuto alcun effetto sulla posizione in classifica,
i tre inflitte ne avevano, come detto, provocato la retrocessione; che la sanzione applicata era,
comunque, eccessiva rispetto al fatto contestato e anomalamente difforme rispetto a casi analoghi,
ben diversamente puniti. Chiedeva quindi che le fosse applicata la sola ammenda o, in ipotesi, che
la penalizzazione agisse sul Campionato 1997/1998, per evitare una afflittività assolutamente
iniqua. L'appello è fondato. La violazione ascritta alla A.C. Anagni Fontana è sussistente, avendo la
medesima ammesso di avere posto il calciatore in questione nelle liste di svincolo supplementari (e
sia pure al solo scopo di favorirlo), nella consapevolezza che vi ostava la sua partecipazione a gara
ufficiale nelle proprie file. Ne deriva una chiara infrazione agli obblighi di correttezza e lealtà
sportiva, sanciti dall' art. 1 C.G.S.; ma il tipo e la misura della sanzione (provocando, oltre tutto,
l'abnorme conseguenza della retrocessione della squadra) che Ia C.D. ha inflitto, sono
completamente estranei ai consueti canoni di valutazione, sostanzialmente equiparando la
violazione di cui sopra ad un vero e proprio illecito sportivo - ciò che non ricorre nella specie.
Appare, allora, congruo ed equo sanzionare la condotta della società appellante con l'inflizione
dell'ammenda di L.5.000.000, revocando sul punto La delibera impugnata. Deve restituirsi la tassa
reclamo. Per questi motivi fa C.A.F, in accoglimento dell'appello nome innanzi proposto dalI'A.C.
Anagni Fontana di Anaghi (Frosinohe), annulla l'impugnata delibera ed infligge all'A.C. Anagni
Fontana là sanzione dell'ammenda di L. 5.000.000. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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