F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO dell’A.S. MARCONI AVVERSO LA DECLATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MINORENNE D’AMICO FABRIZIO E IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti -Com. Uff. n. 13/D – Riunioni del 29/30.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO dell'A.S. MARCONI AVVERSO LA DECLATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MINORENNE D'AMICO FABRIZIO E IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti -Com. Uff. n. 13/D - Riunioni del 29/30.11.1996) Con decisione pubblicata nel C U n 13/D Riunioni del 29/30.12.1996 la Commissione Tesseramenti, accogliendo il reclamo proposto dai genitori del calciatore minorenne Fabrizio D'Amico, avendo accertato che la richiesta di tesseramento m favore delI'A.S. Marconi recava le firme apocrife dei genitori medesimi, ne disponeva I'annullamento, deferendo altresì la società al competente Organo disciplinare. Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F. I'À.S. Marconi, facendo presente che il modulo di tesseramento era stato consegnato, all'inizio della stagione sportiva 1995/96, al ragazzo, che lo aveva restituito firmato dai genitori; per I'intero Campionato non era sorta alcuna difficoltà, e solo nell' attuale stagione, a seguito del diniego opposto dall'appellante al definitivo trasferimento del ragazzo ad altra società, era sorta la questione sull'autenticità delle sottoscrizioni. L'appello è infondato. Per il tesseramento di un calciatore minorenne è posta a disposizione delle parti interessate un modulistica (dalla quale non può prescindersi e che vincola le parti stesse al suo uso, pena la irregolarità dell' operazione la quale postula, oltre alla firma del tesserando, quella di entrambi i genitori. Per quanto non espressamente previsto, deve ritenersi che la sottoscrizione degli esercenti la patria potestà debba essere contestuale (impegnando entrambi) non solo con quella del figlio, ma anche fra l'uno e I' altro degli esercenti stessi. Ciò che le parti intendono raggiungere, difatti, è un accordo plurimo, il quale, in mancanza di tale contestualità, da luogo ad una richiesta di tesseramento che, formata in tempi diversi, risulta espressione di una volontà sopravvenuta in modo anomalo e che può prestarsi a fini diversi da quelli propri del tesseramento così disciplinato. Ciò appare particolarmente evidente nel caso in esame, laddove la stessa società appellante ammette di aver consegnato la lista al tesserando, il quale, avendola poi riconsegnata con la sottoscrizione clamorosamente apocrifa della madre (come si evince dalle scritture di comparazione in atti) definitivamente convince della non contestualità oltre che della apocrifa, della formazione del documento. Pertanto, la decisione della Commissione Tesseramenti sulla irregolarità della richiesta di tesseramento in questione è corretta e va confermata. II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della tassa corrispondente. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dall'A.S. Marconi di Roma ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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