F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. FORMIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. CITTÀ DI PALERMO IN MERITO AL PREMIO DI VALORIZZAZIONE CONCORDATO IN RELAZIONE ALL’IMPIEGO DEL CALCIATORE CORRENTI GIUSEPPE (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 24/D Riunione del 23.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. FORMIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. CITTÀ DI PALERMO IN MERITO AL PREMIO DI VALORIZZAZIONE CONCORDATO IN RELAZIONE ALL'IMPIEGO DEL CALCIATORE CORRENTI GIUSEPPE (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 24/D Riunione del 23.2.1996) La società Sportiva Formia ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Vertenze Economiche riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24/D Riunione del 23.2.1996, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta Società volto ad ottenere dalla S.S. Città di Palermo il pagamento della somma di L. 40.000.000, quale premio di valorizzazione relativo all' impiego del calciatore Correnti Giuseppe per la stagione sportiva 1994-95. II reclamo non è meritevole di accoglimento, in quanto la decisione della C.V.E., emessa a seguito di accurati accertamenti istruttori, è correttamente ed esaurientemente motivata e non merita censure. II punto centrale della controversia consiste nello stabilire il,valore da attribuire al documento in data 27.8.1994, redatto su carta intestata della società Formia e diretto alla Lega Professionisti Serie C, con il quale, con riferimento alle variazioni di tesseramento di alcuni calciatori, fra cui il Correnti, "si chiarisce che per partecipazione alle gare si intende: la disputa di almeno 45 minuti della stessa". Tale documento reca in calce il timbro della società Formia e la dizione "II Presidente (Aroldo Tommasino)", seguita da una firma. Nel giudizio dinanzi alla C.V.E. è rimasto accertato che la firma non è quella del presidente della società Formia, ma appare simile a quella del consigliere della società José Alberto Bozza, collaboratore organizzativo ed amministrativo della società. Ciò posto, va pienamente condiviso l'iter argomentativo seguito dalla C.V.E. nella sua decisione, che si svolge attraverso la rilevata esigenza di precisare il contenuto, altrimenti non determinabile, del contratto di trasferimento, che prevedeva la corresponsione di un premio di valorizzazione commisurato al numero di partite disputate dal Correnti, senza che peraltro fosse indicata la durata della partecipazione dello stesso alle gare (dovendosi logicamente escludere la sufficienza, ai fini in questione, della partecipazione di durata irrilevante, come per un solo minuto). Tale esigenza richiedeva logicamente, per il suo soddisfacimento, un documento integrativo del contratto di trasferimento e tale poteva appunto essere la comunicazione in data 27 agosto 1994 della società Formia alla Lega. Che i fatti si siano poi svolti secondo la ricostruzione della Società Città di Palermo è dimostrato dall'assenza ingiustificata, nel giudizio dinanzi alla C.V.E., dei consiglieri del Formia Miele (che aveva concordato con il direttore sportivo del Palermo Perinetti il conte- nuto della lettera da inviare alla Lega) e Bozzo (che aveva materialmente sottoscritto la let- tera stessa), entrambi deferiti alla Commissione Disciplinare proprio per la loro assenza. In tale situazione, correttamente la C.V.E. ha fatto applicazione dei principi sulla rap- presentanza apparente esulta tutela dell'affidamento incolpevole, principi propri dell'ordi- namento generale e da questo mutuati dall'ordinamento sportivo, ed ha ritenuto riferibile alla società Formia e qui di per essa vincolante - il tesseramento in questione. Ne, d'altro canto, la predetta società è stata in grado di fornire alcuna spiegazione circa la formazione del documento, che presentava tutti i crismi esteriori per apparire legittimamente proveniente dalla stessa. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla S.S. Formia di Formia (Latina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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