F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE PONGETTI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1998 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, IN RELAZIONE ALL’ANNULLAMENTO DEL SUO SVINCOLO DALL’A.C. ANAGNI FONTANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 277 del 6.6.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE PONGETTI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.6.1998 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA
COMMISSIONE TESSERAMENTI, IN RELAZIONE ALL'ANNULLAMENTO DEL SUO
SVINCOLO DALL'A.C. ANAGNI FONTANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 277 del 6.6.1997)
A seguito del deferimento disposto dalla Commissione Tesseramenti - la quale, con la delibera di
cui al C.U n. 20/D - Riunioni del 18119.4.1997, aveva annullato lo svincolo del calciatore Simone
Pongetti disposto dell' A.C. Anagni Fontana e, conseguentemente, il tesseramento del medesimo a
favore del C.R.S. Guardia di Finanza - la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti, con la decisione pubblicata nel C.U. n.277 del 6 giugno 1997, squalificava il Pongetti
fino al 30.6.1998, ritenendo che costui avesse consapevolmente violato le norme concernenti lo
svincolo, nella specie l'art.107 comma 1 N.O.I.F..
Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione il Pongetti, non contestando la materialità
del fatto ascrittogli, ma giustificandosi con la induzione in errore provocata dalla circostanza che le
due società potessero disporlo e, comunque, lamentando l'eccessività della sanzione inflittagli.
L'appello è fondato sotto questo secondo profilo, apparendo da un lato la responsabilità del
calciatore pacifica, per avere accettato il trasferimento mediante svincolo irregolare (lo inibiva la
partecipazione a gara ufficiale di campionato prima de1.30 novembre 1996), ma, dall'altro, del tutto
incongrua per eccesso la durata della squalifica applicatagli, tenendo conto della oggettività del
fatto e dei criteri retributivi consuetamente adottati in casi similari.
Ritiene pertanto la C.A.F. di dover ridurre, in accoglimento del gravame, la squalifica inflitta al
Pongetti fino a tutto il 30 novembre 1997, disponendo conseguentemente la restituzione della
relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal
calciatore Pongetti Simone, riduce al 30.11.1997 la sanzione della squalifica inflittagli dai primi
giudici. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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