F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. NUOVA GALLESE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA’ AL CALCIATORE GIULIANI ANDREA, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITA’, NONCHE’ AVVERSO IL DEFERIMENTO DI ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D – Riunioni del 28/29.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. NUOVA GALLESE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA' AL CALCIATORE GIULIANI ANDREA, A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITA', NONCHE' AVVERSO IL DEFERIMENTO DI ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunioni del 28/29.11.1997) Con atto datato 9.8.1997 il G.S. Nuova Gallese, in persona del Presidente, Sig. Mattioni Nazareno, . impugnava davanti alla Commissione Tesseramenti il provvedimento del Comitato Regionale Lazio che, accogliendo l'istanza presentata dal calciatore Giuliani Andrea, lo svincolava d'autorità dalla reclamante società, ai sensi dall'art. 109 N.O.I.F., per inattività. Sosteneva la società che il calciatore non aveva fatto pervenire alcuna richiesta di svincolo nelle forme e nei modi richiesti dell'art. 109 N.O.I.F., ma solo una generica lettera raccomandata di richiesta di svincolo. Ce Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata nel C.U. n. 16/D - Riunioni del 28/29 novembre 1997, respingeva il reclamo, confermava lo svincolo del calciatore e deferiva là società ed il Presidente alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.. . Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. la società, la quale, oltre a respingere ogni addebito, ribadisce che l'unico documento inviatole dal calciatore è quello esibito non contenente nessuna richiesta di svincolo con le prescritte formalità. Conclude chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. II reclamo è fondato. Invero il meccanismo previsto dell'art. 109 N.O.I.F., il c.d. svincolo per inattività, si articola e si sviluppa su due piani: uno di carattere sostanziale, costituito dall'inattività del calciatore per motivi a lui imputabili nell'assenza delle ipotesi derogatorie previste dalla norma; l'altro di carattere procedurale, orientato a realizzare un minimo di contraddittorio imperniato su modalità formali e temporali della richiesta del calciatore; che deve essere rimessa in copia al Comitato competente, che, a seconda o meno della presenza di opposizione da parte della società, segue procedure diversificate prima di emettere la relativa pronuncia. Attesa la rilevanza della pronuncia cui sfocia il procedimento suddelineato, è evidente come la validità délla stessa sia subordinata alla completa osservanza delle condizioni di sostanza e di forma sopra accennate. Ora non vi è dubbio che la lettera datata 12.6.1997 inoltrata dal calciatore alla società non soddisfi i requisiti prescritti per la sua assoluta genericità (abbandono dell'attività calcistica agonistica) e perché non contiene alcuna indicazione della rimessione dell'istanza stessa al Comitato competente. Tale istanza, come si è potuto verificare con l'acquisizione agli atti dell'originale della busta in cui era contenuta, è senza dubbio quella trasmessa con la racc. n. 7177 del 13.6.1997, la cui ricevuta, allegata alla copia dell'istanza inoltrata al Comitato Regionale, non può quindi riferirsi alla successiva istanza dell'interessato, datata 13.6.1997, indirizzata al Comitato ed alla società e recante, contrariamente al vero, la precisa giustificazione della richiesta di svincolo ("non avendo preso parte a nessuna gara ufficiale nella stagione sportiva 1996/97"). In tale situazione deve ragionevolmente convenirsi sull'affermazione della ricorrente e cioè essere l'istanza de1.12.6.1997 l'unica pervenuta alla società e come si è visto inidonea ad attivare, con quelle garanzie di sostanza e di forma prescritte dall'ari: 109 N.O.I.F., il procedimento di svincolo, tanto è vero che la società di fatto non ebbe ad opporsi.anche se sul piano obiettivo ne esistevano tutti i presupposti che potevano essere fatti valere con le opportune forme e modalità. Rileva poi la Commissione che l'indiscutibile affinità della grafia relativa alla sottoscrizione delle due richieste di svincolo sopraindicate, pur se diverse da quella apposta sulla lista di trasferimento del 14.7.1995, non consente con un grado di ragionevole certezza, che il documento presentato dalla società, quello per intendersi recante la data del 12.6.1997, possa essere considerato apocrifo, il che evidenzia l'erroneità anche per tale capo della decisione qui impugnata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Nuova Gallese di Gallese (Viterbo), annulla l'impugnata delibera della Commissione Tesseramenti, ripristinando il vincolo di tesseramento del calciatore Giuliani Andrea in favore della società reclamante. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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