F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA PRO CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.S. GIORGIO FERRINI (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 18/D – Riunione del 17.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA PRO CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
VERTENZA ECONOMICA CON L'A.S. GIORGIO FERRINI (Delibera della C.V.E. - Com. Uff.
n. 18/D - Riunione del 17.12.1997)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 18/D - Riunione del 17.12.1997, la Commissione Vertenze
Economiche respingeva il reclamo con il quale I'A.S. Pro Calcio Napoli aveva chiesto la condanna
della A.S. Giorgio Ferrini al risarcimento dei danni arrecati dai sostenitori di tale società all'autobus
utilizzato dalla reclamante per raggiungere la località ove si era disputata la gara del Campionato
Regionale Allievi il 22.12.1996.
La C.V.E. riteneva assorbente il rilievo che il mezzo danneggiato non apparteneva alla reclamante,
ma alla società che lo aveva posto a sua disposizione, a seguito di contratto di trasporto e che,
infatti, era destinataria della fattura emessa dalla ditta che aveva eseguito le riparazioni. Ne deriva
l'esclusione della legittimazione della Pro Calcio Napoli ad ottenere in quella sede il risarcimento
chiesto.
Avverso tale pronuncia ricorreva a questa C.A.F. I'A.S. Pro Calcio Napoli, rilevando come, in sede
disciplinare, fosse stata accertata la responsabilità dei sostenitori dell'A.S. Giorgio Ferrini, alla
quale nelle varie istanze era stato imposto l'obbligo di risarcire il danno; e proprio il contratto di
trasporto poneva l'appellante in soggezione rispetto alla richiesta riparatoria della ditta che aveva
noleggiato il veicolo.
L'A.S. Giorgio Ferrini presentava controdeduzioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto
dell'appello, affermando la propria estraneità ai fatti denunciati e, comunque, l'eccessività del
quantum richiesto.
L'appello è parzialmente fondato.
II diritto dell'A.S. Pro Calcio Napoli ad essere risarcita dei danni eventualmente riportati dal mezzo
di trasporto usato per la partecipazione alla gara de qua - e dei quali, s'intende, fosse chiamata alla
refusione da parte del titolare del veicolo-venne riconosciuto irretrattabilmente nella sede
disciplinare, secondo le conformi decisioni dei due gradi di giustizia sportiva; pertanto, alla C.V.E.
non spettava decidere sull'an, ma sul quantum debeatur, una volta che la stessa controparte non
disconosceva il danneggiamento, pur proclamandosene (ma in contrasto con le richiamate decisioni)
estranea ed eccependone la eccessività.
La prova del danno, del resto, emerge dalla documentazione commerciale in atti; e circa la richiesta
di risarcimento, valgono sia la lettera spedita il 13.1.1997 dalla società titolare del veicolo al
Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti (destinatario ovviamente improprio,
ma a testimonianza della richiesta di ristoro), sia la fattura quietanzata e la successiva pretesa rivolta
alla società attualmente gravatasi in appello.
Spettava, dunque, alla C.V.E. solo decidere sul quantum del risarcimento; in proposito questa
C.A.F. ritiene di dover adottare una pronuncia equitativa, in considerazione di una non del tutto
soddisfacente specificità delle voci riportate nella fattura e per adeguare il risarcimento anche alle
capacità economiche delle parti in causa; conseguentemente, la pretesa risarcitoria dell'A.S. Pro
Calcio Napoli va liquidata in complessive L. 4.000.000, in luogo delle L. 6.906.000 richieste.
La tassa di reclamo deve essere restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla
società Pro Calcio Napoli di Napoli, fissa in L. 4.000.000 l'importo dovuto dall'A.S. Giorgio Ferrini
alla società appellante per risarcimento danni. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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