F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ATLETICO MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MATERA/LIBERTAS RIGAMONTI DEL 26.10.1997 (Delibera della. Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 18 del 27.11.1997) APPELLO DELL’A.S. ATLETICO MATERA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITA’ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE ONOFRIO DOMENICO DAL TARANTO CALCIO 1906 AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 29/C – Riunione del 2.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. ATLETICO MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ATLETICO MATERA/LIBERTAS RIGAMONTI DEL 26.10.1997 (Delibera della. Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 18 del 27.11.1997)
APPELLO DELL'A.S. ATLETICO MATERA AVVERSO LA DECLARATORIA DI
NULLITA' DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE ONOFRIO DOMENICO DAL
TARANTO CALCIO 1906 AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti
- Com. Uff. n. 29/C - Riunione del 2.4.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 15 del 5.11.1997, il Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Basilicata - cui l'A.S. Libertas Rigamonti aveva preannunciato e poi inviato reclamo
avverso la regolarità della gara Atletico Matera/Libertas Rigamonti, svoltasi il 26.10.1997 per il
Campionato di 1a Categoria - rilevato che la reclamante si doleva della irregolare partecipazione
alla stessa di tre calciatori avversari, dichiarava la propria incompetenza a decidere, ai sensi dall'art.
37 comma 3 C.G.S., e disponeva l'invio degli atti alla competente Commissione Disciplinare.
Questa, con decisione pubblicata nel C.U. n. 18 del 27 novembre 1997, ritenuto, in base alla
documentazione acquisita, che il solo calciatore Domenico Onofrio avesse partecipato in posizione
irregolare di tesseramento, infliggeva all'A.S. Atletico Matera la punizione sportiva della perdita
della gara.
Avverso tale decisione ricorreva detta società a questa C.A.F., che, con Ordinanza del 13.2.1998
(C.U. n. 18/C - Riunione del 13.2.1998), demandava alla Commissione Tesseramenti l'accertamento
della posizione del calciatore in questione.
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata nel C.U. n. 29/D - Riunione del 2.4.1998,
dichiarava la nullità del tesseramento dell'Onofrio a favore dell'A.S. Atletico Matera, per vizio della
lista con la quale era stato trasferito dal Taranto Calcio 1906 alla medesima.
Osservava, infatti, la Commissione Tesseramenti, che costui -tesserato come professionista per la
Pol. Matera, con contratto in scadenza il 30.6.1997 si era tesserato come dilettante il 26.8.1997 a
favore del Taranto che lo aveva poi girato all'Atletico Matera, con lista di trasferimento depositata
presso il Comitato Provinciale di Matera in data 30.9.1997. Riteneva la Commissione che, per
quanto il contratto professionistico fosse scaduto, quello dell'Onofrio a favore del Taranto fosse un
vero e proprio trasferimento; non essendo ammesso che si attui un doppio trasferimento nel
medesimo periodo della stagione sportiva, il passaggio successivo all'Atletico Matera non era
legittimo se non dal 3 al 10 novembre 1997, secondo periodo consentito dalla normativa vigente,
proprio perché già vi era stato un trasferimento nel primo periodo (cioè dal 1°.7.1997 al 30.9.1997).
E quindi la lista di trasferimento concernente l'Onofrio, a favore dell'Atletico Matera, doveva essere
dichiarata nulla.
Avverso tale decisione, si appellava a questa C.A.F. l'A.S. Atletico Matera, la quale
preliminarmente eccepiva la violazione dall'art. 26 n. 3 C.G.S., avendo determinato -
sostanzialmente - la delibera della Commissione Tesseramenti un inasprimento della sanzione
inflittale ex art. 7 C.G.S., in quanto esponeva l'appellante a subire analoghe sanzioni per tutte le
altre gare alle quali l'Onofrio aveva partecipato.
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