F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAMERINO AVVERSO DECISIONI ASSUNTE; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D., A CARICO DEL G.S. L’AQUILA CALCIO E DEL CALCIATORE SANCHEZ ALDO EDUARDO, PER VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI SUL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n. 184 dell’8.5.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. CAMERINO AVVERSO DECISIONI ASSUNTE; A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D., A CARICO DEL G.S. L'AQUILA
CALCIO E DEL CALCIATORE SANCHEZ ALDO EDUARDO, PER VIOLAZIONE DELLE
NORME VIGENTI SUL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n. 184 dell'8.5.1998)
II Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, visto l'esposto inviatogli dalla Polisportiva Camerino
in data 16.4.1998, in ordine alla presunta posizione irregolare del calciatore Sanchez Aldo Eduardo
partecipante alla gara L'Aquila Calcio/Camerino del 5.4.1998 valevole per il Campionato Nazionale
Dilettanti, con nota del 20.4.1998, disponeva il deferimento, davanti la Commissione Disciplinare
presso la Lega medesima, ai sensi dall'art. 19 comma 2 C.G.S., del G.S. L'Aquila Calcio e del
calciatore Sanchez Aldo Eduardo, per rispondere della violazione delle norme vigenti sul
tesseramento dei calciatori.
La competente Commissione Disciplinare adita, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 184 dell' 8
maggio 1998, assolveva i deferiti, stante la regolarità del tesseramento in questione autorizzato per
la stagione sportiva 1997/98 dal presidente Federale con decorrenza 3.9.1997.
Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la Polisportiva Camerino avverso tale
decisione.
L'impugnazione in esame è inammissibile.
Infatti, nell'art. 23 C.G.S., che disciplina i "reclami di parte e ricorsi di Organi federali", al numero
1si prevede che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le
società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse
diretto al reclamo stesso".
Ed invero nel caso in esame la Polisportiva Camerino non è stata presente nel giudizio di primo
grado, né è portatrice di interesse diretto in ordine al tesseramento del calciatore Sanchez Aldo
Eduardo in favore del G.S. L'Aquila Calcio. L'inammissibilità del gravame inibisce a questa
Commissione l'esame delle censure di merito.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., per carenza di
legittimazione, l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Camerino di Camerino
(Macerata) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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