F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998– pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. ALTAMURA IN ORDINE AL RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALLO STADIO IN OCCASIONE GARA POTENZA/ROTONDA DEL 19.4.1998 (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 5/D – Riunione del 27.8.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998– pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. ALTAMURA IN ORDINE AL RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALLO STADIO IN OCCASIONE GARA POTENZA/ROTONDA DEL 19.4.1998 (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 27.8.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 5 - Riunione del 27.8.1998, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva parzialmente il ricorso della U.S. Altamura, riconoscendo l'obbligo dell'U.C. Potenza Calcio di corrisponderle la somma di L. 14.696.400, risarcitoria dei danni subiti dall'impianto sportivo della ricorrente, ove si era disputata, in campo neutro, la gara Potenza/Rotonda Sapri del 19.4.1998. La C.V.E. prendeva infatti atto della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - che faceva carico al Potenza del detto risarcimento, per danni emergenti dagli atti ufficiali -, della documentazione fotografica e di quella commerciale prodotte dall'Altamura. A questa, tuttavia, negava il rimborso di una non meglio definita percentuale di incasso, asseritamente non versatale dalla U.C. Potenza. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'U.C. Potenza, facendo presente di avere già saldato, con un versamento di L. 2.000.000 in contanti al termine della gara, il modesto danno arrecato dai propri sostenitori; contestava l'importo fatturato, che appariva gonfiato o addirittura falso e chiedeva che fosse dimostrato il reale ammontare del danno e la sua effettiva riparazione. L'appello è infondato. Rientrava nelle competenze della C.V.E. accertare l'esistenza del danno, la congruità degli importi e l'avvenuto saldo delle fatture relative. A ciò si è provveduto con la delibera impugnata, nella quale non è dato ravvisare spazio per alcun ulteriore sindacato di questa C.A.F.; le generiche contestazioni dell'appellante, invero, non possono far venir meno anzitutto il diritto al risarcimento della controparte, sancito con la decisione adottata in sede disciplinare; né la fotograficamente documentata esistenza di danni ben al di là di quanto ammette la stessa U.C. Potenza; né l'avvenuto saldo delle spettanze dei fornitori e riparatori, la incongruità delle cui pretese è solo asserita e non documentata dall'appellante medesima. II gravame va dunque respinto e la tassa relativa deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dall'U.C. Potenza di Potenza ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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