F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. RUTIGLIANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA NUOVA NARDO’ CALCIO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D – Riunione del 25.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. RUTIGLIANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA NUOVA NARDO' CALCIO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 20/D - Riunione del 25.2.1999) L'U.S. Rutigliano ha presentato appello a questa C.A.F. contro la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 25 febbraio 1999 a seguito di procedimento introitato nei confronti della Nuova Nardò Calcio. Con il reclamo introduttivo del 21.7.1998 l'U.S. Rutigliano lamentava che il pullman noleggiato per il trasporto della squadra e parcheggiato all'interno dello stadio di Nardò in occasione dell'incontro disputato il 28.9.1997 era stato danneggiato da sassi e pietre scagliati da sostenitori locali; chiedeva pertanto il risarcimento dei danni quantificati in L. 11.400.000, per altrettante corrisposte al Sig. Losurdo Giuseppe, autista-noleggiatore del veicolo, come da fattura da questi rilasciata. L'adita Commissione respingeva il reclamo ritenendo carenti tanto l'an (in quanto dei fatti esposti non vi era traccia negli atti ufficiali) che il quantum (perché la fattura era stata emessa a distanza di mesi e mancava di quietanza) della pretesa. II gravame dall'U.S. Rutigliano appare fondato. Per quel che riguarda l'accertamento del fatto non può svalutarsi, così come ha fatto la C.V.E., il valore probatorio costituito dal verbale di ricezione della dénuncia di danneggiamento dell'autobus avanzata dal Sig. Losurdo. Innanzitutto va sottolineato che detta denuncia è stata presentata dalla persona legittimata a farlo quale noleggiatore del veicolo, il giorno successivo al fatto ed era corredata da un preventivo di spesa per le riparazioni occorrenti rilasciato da officina specializzata; né si vede come ci si potesse attendere un qualsiasi riscontro dagli atti ufficiali, posto che come è stato dettagliatamente riferito dal denunciante, il danneggiamento del veicolo si verificò, in due occasioni, al di fuori di ogni possibilità di controllo dell'arbitro e degli assistenti (va peraltro aggiunto che sono stati repertati, e adeguatamente sanzionati, lanci di pietre da parte dei sostenitori locali contro i predetti Ufficiali di gara, dal che può ricavarsi una implicita conferma dell'assunto della reclamante). La prova del danneggiamento subito dal pullman e la sua riferibilità ai sostenitori del Nardò può dirsi pertanto certa. Circa il "quantum" del risarcimento va ricordato che la reclamante ha prodotto non solo la fattura della Ditta Losurdo in data 24.6.1998 (in questa sede è stato esibito l'originale quietanzato) ma anche quella intestata al predetto Losurdo, emessa il 14.11.1997 dall'autocarrozzeria che eseguì le riparazioni, conforme al preventivo di cui si è già detto, oltre a documentazione fotografica dei danni riportati dall'automezzo. Dalla differenza tra le date delle due fatture la C.V.E. ricava il sospetto di "finalità ritorsive del reclamo"; ribatte l'U.S. Rutigliano che il ritardo trae origine da tentativi di composizione amichevole della vertenza. Come si vede la circostanza si presta a conclusioni non univoche. il che non può far escludere l'efficacia probatoria del documento. Si ritiene equo riconoscere a saldo di ogni danno e spesa, compreso il fermo occorso per le riparazioni, la somma globale di L. 8.000.000, oltre I.V.A. 20% come per legge. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Rutigliono di Rutigliano (Bari), fissa in L. 8.000.000 + I.V.A. l'indennizzo che la Nuova Nardò Calcio dovrà corrispondere alla società appellante. Ordina la restituzione della tassa versata.
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