LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 129 DELL’ 11 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA Gare dell’8 novembre 2003 – Settima Giornata – Andata Gara Soc. SORA – Soc. CATANIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 129 DELL’ 11 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA Gare dell’8 novembre 2003 – Settima Giornata - Andata Gara Soc. SORA - Soc. CATANIA Esaminati gli atti ufficiali, • rilevato che la Soc. Catania ha impiegato il calciatore ZINGALE Ivan che risultava squalificato con C.U. n. 124 del 4/11/03, • visto l'art. 12 n. 5 del C.G.S. delibera di infliggere: a) alla Soc. Catania la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Sora con il punteggio più favorevole di 0-3; b) alla Soc. Catania l'ammenda di € 250,00; c) al calciatore ZINGALE Ivan (Soc. Catania) la sanzione dell’ammonizione (Prima sanzione); d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. FELICE Alessandro (Soc. Catania) l'ammonizione con diffida.
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