LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 122 DEL 4 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare dell’1-2 novembre 2003 – Ottava giornata andata Gara Soc. Milan – Soc. Juventus

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 122 DEL 4 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare dell’1-2 novembre 2003 – Ottava giornata andata Gara Soc. Milan – Soc. Juventus Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Trezeguet David (Soc. Juventus) in danno del calciatore Simic Dario (Soc. Milan) al 24° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione filmata; acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che, al 24° del primo tempo, dopo uno scontro di giuoco nell’area di rigore del Milan, i calciatori Trezeguet e Simic si dirigevano l’uno verso l’altro. Simic rivolgeva frasi, il cui tenore non risulta intelleggibile, all’avversario; Trezeguet teneva il braccio destro sollevato a gomito. Arrivati i due calciatori a contatto, Trezeguet urtava con l’avambraccio il volto dell’avversario all’altezza della bocca. Simic cadeva a terra per rialzarsi subito dopo. Dalle immagini non risulta visibile la posizione dell’Arbitro e dell’Assistente n. 1, al momento del fatto. L’Arbitro, che non era ripreso nei fotogrammi relativi all’episodio, interveniva nell’immediatezza senza adottare provvedimenti disciplinari e faceva riprendere il giuoco. Simic non ricorreva ad alcun intervento sanitario e riprendeva subito la partecipazione alla gara. Nel suo supplemento l’Arbitro ha testualmente riferito, anche per l’Assistente n. 1, di aver “valutato entrambi l’episodio e l’impressione avuta sul campo è stato di un atto senza alcuna violenza”, aggiungendo di non aver ravvisato nel gesto di Trezeguet “l’intenzione di colpire o arrecare danno all’avversario, bensì l’intento di tenere a distanza lo stesso che si avvicinava”. Sulla scorta dei dati sopra esposti, è agevole la conclusione che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva. Manca, infatti, il presupposto primo che consente il ricorso a immagini televisive ex art. 31 CGS, e cioè l’essere il fatto commesso dal calciatore sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara. Nella circostanza l’Arbitro ed il suo Assistente hanno specificato di aver rilevato il gesto compiuto da Trezeguet, senza ravvisare in esso un contenuto tale da determinare l’adozione di provvedimenti disciplinari. Quindi, l’episodio sottoposto dal Procuratore Federale a questo Giudice non sfuggì affatto alla rilevazione degli Ufficiali di gara, i quali – invece – videro il gesto, ritenendolo non meritevole di interventi disciplinari. Questo dato è, tra l’altro, conforme a quanto già risultava dallo stesso prosieguo della ripresa televisiva della gara, nel corso della quale uno dei commentatori – presente a bordo campo - dava atto di un dialogo intercorso tra l’allenatore del Milan e l’Assistente n. 1, subito dopo l’episodio: dialogo dal quale emergeva che l’Assistente aveva visto quanto era avvenuto nell’area di rigore. Le osservazioni che precedono esimono dal dover valutare la sussistenza o meno nella fattispecie delle altre condizioni stabilite dall’art, 31 cit. ai fini dell’utilizzabilità della prova televisiva. In conclusione non sussistono le condizioni regolamentari per l’applicabilità dell’art. 31 comma a3) CGS, e conseguentemente per una valutazione da parte del Giudice Sportivo della condotta tenuta dal calciatore Trezeguet. P.Q.M. Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Trezeguet David (Soc. Juventus) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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