LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 122 DEL 4 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare dell’1-2 novembre 2003 – Ottava giornata andata Gara Soc. Milan – Soc. Juventus
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 122 DEL 4 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare dell’1-2 novembre 2003 – Ottava giornata andata
Gara Soc. Milan – Soc. Juventus
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Trezeguet David (Soc. Juventus) in danno
del calciatore Simic Dario (Soc. Milan) al 24° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione filmata;
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 24° del primo tempo, dopo uno scontro di giuoco nell’area
di rigore del Milan, i calciatori Trezeguet e Simic si dirigevano l’uno verso l’altro. Simic
rivolgeva frasi, il cui tenore non risulta intelleggibile, all’avversario; Trezeguet teneva il
braccio destro sollevato a gomito. Arrivati i due calciatori a contatto, Trezeguet urtava con
l’avambraccio il volto dell’avversario all’altezza della bocca. Simic cadeva a terra per
rialzarsi subito dopo.
Dalle immagini non risulta visibile la posizione dell’Arbitro e dell’Assistente n. 1, al
momento del fatto. L’Arbitro, che non era ripreso nei fotogrammi relativi all’episodio,
interveniva nell’immediatezza senza adottare provvedimenti disciplinari e faceva riprendere
il giuoco. Simic non ricorreva ad alcun intervento sanitario e riprendeva subito la
partecipazione alla gara.
Nel suo supplemento l’Arbitro ha testualmente riferito, anche per l’Assistente n. 1, di aver
“valutato entrambi l’episodio e l’impressione avuta sul campo è stato di un atto senza
alcuna violenza”, aggiungendo di non aver ravvisato nel gesto di Trezeguet “l’intenzione di
colpire o arrecare danno all’avversario, bensì l’intento di tenere a distanza lo stesso che si
avvicinava”.
Sulla scorta dei dati sopra esposti, è agevole la conclusione che nel caso di specie non
ricorrono i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva.
Manca, infatti, il presupposto primo che consente il ricorso a immagini televisive ex art. 31
CGS, e cioè l’essere il fatto commesso dal calciatore sfuggito al controllo degli Ufficiali di
gara.
Nella circostanza l’Arbitro ed il suo Assistente hanno specificato di aver rilevato il gesto
compiuto da Trezeguet, senza ravvisare in esso un contenuto tale da determinare l’adozione
di provvedimenti disciplinari.
Quindi, l’episodio sottoposto dal Procuratore Federale a questo Giudice non sfuggì affatto
alla rilevazione degli Ufficiali di gara, i quali – invece – videro il gesto, ritenendolo non
meritevole di interventi disciplinari. Questo dato è, tra l’altro, conforme a quanto già
risultava dallo stesso prosieguo della ripresa televisiva della gara, nel corso della quale uno
dei commentatori – presente a bordo campo - dava atto di un dialogo intercorso tra
l’allenatore del Milan e l’Assistente n. 1, subito dopo l’episodio: dialogo dal quale
emergeva che l’Assistente aveva visto quanto era avvenuto nell’area di rigore.
Le osservazioni che precedono esimono dal dover valutare la sussistenza o meno nella
fattispecie delle altre condizioni stabilite dall’art, 31 cit. ai fini dell’utilizzabilità della prova
televisiva.
In conclusione non sussistono le condizioni regolamentari per l’applicabilità dell’art. 31
comma a3) CGS, e conseguentemente per una valutazione da parte del Giudice Sportivo
della condotta tenuta dal calciatore Trezeguet.
P.Q.M.
Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Trezeguet
David (Soc. Juventus) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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