LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 18 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 16 novembre 2003 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. Livorno – Soc. Treviso

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 18 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 16 novembre 2003 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. Livorno – Soc. Treviso Il Giudice Sportivo; rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del rappresentante dell’Ufficio Indagini che, subito dopo il minuto di raccoglimento dedicato ai militari ed ai civili uccisi a Nassirya, una frangia di sostenitori del Livorno, presenti in curva nord, intonava per due volte consecutive un coro volgarmente ingiurioso contro l’Arma dei Carabinieri (“Carabiniere, mestiere di merda”); osserva: tali cori sono, senza ombra di dubbio, da ricollegare alla commemorazione dei caduti in Irak, e non costituiscono una forma più generica – seppur sempre deprecabile – di dileggio verso le Forze dell’Ordine impegnate allo stadio. Si rifletta, infatti, sull’immediatezza dei cori, non appena terminato il minuto di raccoglimento; sulla scelta dei Carabinieri come bersaglio delle espressioni vilipendiose; sul richiamo al “mestiere” dei Carabinieri stessi, che rende evidente il collegamento con il servizio reso dagli appartenenti a quest’Arma, morti nell’adempimento del loro dovere. Così inteso – e non può essere diversamente - il comportamento di quei sostenitori del Livorno, se ne coglie senza difficoltà l’inaudita gravità. Con le loro volgari parole quel gruppo di individui ha offeso la memoria dei Carabinieri uccisi: offesa che non ha rilevanza solo disciplinare nell’ordinamento sportivo, ma prima ancora costituisce commissione di un illecito penale di fronte alle leggi dello Stato. Quei soggetti hanno, nello stesso tempo, spregiato il dolore di numerose famiglie ed hanno schernito un sentimento collettivo di partecipazione ad una tragedia che ha colpito l’intero popolo italiano. Una “manifestazione” di tal fatta assume connotati di ulteriore, speciale gravità, considerato il contesto nel quale è avvenuta: un luogo aperto al pubblico, sì da poter provocare reazioni collettive, e quindi a turbare il pacifico svolgimento di un evento sportivo. E, ancora: in una circostanza – come la disputa di una gara – che dovrebbe rappresentare occasione di rispetto delle regole e della correttezza. Infine, una manifestazione spregevole destinata a trovare – come ha trovato – ampia diffusione attraverso le riprese televisive ed i resoconti dei media, con inevitabile oggettivo effetto di risonanza. Il Codice di Giustizia sportiva riserva una specifica previsione punitiva per tali condotte, con il combinato disposto dell’art. 10, commi 2 e 5, secondo alinea. Per i cori, le grida e ogni altra manifestazione comunque espressiva di violenza la norma stabilisce, nei casi più gravi (e non è immaginabile caso più grave di questo), la squalifica del campo ed un’ammenda a carico della Società oggettivamente responsabile per il comportamento dei suoi sostenitori. Quei cori sono stati un’espressione di violenza. Quando si vilipende la memoria di persone uccise da un attentato terroristico, insultandole proprio con riferimento al servizio nel cui adempimento esse sono morte, si cancella, automaticamente, il disvalore, la negatività dell’atto criminale che quelle morti ha provocato. Quindi, la condotta di quei tifosi del Livorno corrisponde in pieno alla fattispecie prevista dall’art. 10, 2° comma CGS, così come sanzionata dal successivo 5° comma, secondo alinea. In ogni caso, si tratta di condotta punibile per il principio generale contenuto nell’art. 9, primo comma CGS, che va coordinato con il successivo art. 13, il quale fissa la regola della commisurazione delle sanzioni a carico della Società, anche oggettivamente, responsabile alla “natura e alla gravità dei fatti commessi”. Nel caso di specie, a tale natura e gravità non può certo corrispondere una sanzione meramente pecuniaria che, fra l’altro, non assumerebbe alcun significato punitivo proprio nei confronti dei soggetti direttamente responsabili dell’infrazione. Quindi, anche alla luce dei principi generali del sistema disciplinare, unica sanzione adeguata risulta – a carico della Società Livorno, a titolo di responsabilità oggettiva – una squalifica del campo ed un’ammenda. Vanno doverosamente tenute in considerazione, quali circostanze attenuanti, le manifestazioni di dissociazione dal fatto di altri gruppi di sostenitori del Livorno: manifestazioni puntualmente riportate dal Quarto Ufficiale e dal rappresentante dell’Ufficio Indagini. La gravità dei cori vilipendiosi, peraltro, è stata talmente intensa da non poter esser annullata, ma solo attenuata, dalle apprezzabili manifestazioni di segno opposto, che si sono registrate nell’immediatezza da altri settori dello stadio. In conclusione, valutato il fatto nel suo complesso, sanzione adeguata risulta la squalifica del campo della Società Livorno per una giornata di gara, senza l’irrogazione di sanzioni pecuniarie in virtù delle circostanze attenuanti sopra richiamate. Sussistono – di evidenza – i motivi di particolare rilievo, previsti dall’art. 17, primo comma CGS, che impongono l’esecuzione di detta squalifica sin dalla prima partita casalinga del Livorno, successiva alla pubblicazione della presente decisione. Infatti, il valore afflittivo, necessario in qualunque sanzione, risulterebbe privo di significato se la squalifica fosse scontata a distanza di tempo rilevante rispetto alla commissione del fatto (e ciò avverrebbe proprio nel caso di specie, considerata la disputa della prossima partita in turno infrasettimanale). P.Q.M. delibera di infliggere alla Società Livorno, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara. Dispone l’esecuzione della squalifica sin dalla prima gara casalinga della Società Livorno successiva alla pubblicazione del presente comunicato. Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it