LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 25 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 22-23 novembre 2003 – Decima giornata andata Gara Soc. Chievo Verona – Soc. Milan
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 25 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare del 22-23 novembre 2003 – Decima giornata andata
Gara Soc. Chievo Verona – Soc. Milan
Il Giudice Sportivo
rilevato dalla relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini che i sostenitori del Milan,
collocati in curva, intonavano per tre volte consecutive un coro gravemente insultante (“…
mestiere di merda, carabiniere”), subito dopo il minuto di raccoglimento dedicato alla
memoria dei caduti a Nassirya;
richiamate integralmente le motivazioni contenute nella delibera di questo Giudice
Sportivo, relativa alla gara Livorno-Treviso; C.U. n.136 del 18/11/2003 e della
Commissione Disciplinare inerente la medesima gara, C.U. n.143 del 21/11/2003, circa il
contenuto oggettivamente espressivo di violenza, proprio di un tale coro, in considerazione
del momento in cui il medesimo è stato intonato, subito dopo il minuto di raccoglimento;
rilevata la straordinaria gravità di tale inqualificabile manifestazione da parte di sostenitori
che con quei cori hanno vilipeso la memoria di persone uccise da un attentato terroristico,
insultandole proprio con riferimento al servizio nel cui adempimento esse sono morte, così
cancellando automaticamente il disvalore, la negatività dell’atto criminale che quelle morti
ha provocato;
considerato che il contenuto di dileggio nei confronti degli appartenenti all’Arma dei
carabinieri è presente anche nella prima parte dei cori medesimi, laddove la scelta di
prestare servizio nell’Arma dei carabinieri è stata definita quale conseguenza di una
mancata occupazione in altre attività di lavoro (“la disoccupazione ti ha dato un bel
mestiere…….”);
rilevata la sussistenza della fattispecie di cui agli art. 10, commi 2 e 5 C.G.S.;
rilevata la sussistenza di una duplice circostanza attenuante per la Società: in primo luogo,
le documentate iniziative volte a prevenire simili condotte; in secondo luogo, essere stati
tali cori intonati in occasione di una gara disputata in trasferta;
ritenuto, in conclusione, che sanzione adeguata, per effetto delle citate circostanze
attenuanti, risulta la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Milan a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione
dell’ammenda di € 40.000,00.
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