LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 25 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 22-23 novembre 2003 – Decima giornata andata Gara Soc. Bologna – Soc. Roma
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 25 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare del 22-23 novembre 2003 – Decima giornata andata
Gara Soc. Bologna – Soc. Roma
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto dell’Arbitro e del rappresentante dell’Ufficio Indagini che, al 30° del
primo tempo, un ristretto numero di sostenitori del Bologna intonava un coro, di breve
durata, dal tenore insultante nei confronti degli appartenenti all’Arma dei carabinieri (coro
non percepito, peraltro, dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, posizionato in prossimità
dell’opposta curva);
osservato che:
le modalità temporali del coro non consentono – in assenza di ulteriori e diversi elementi di
riscontro – di affermare con certezza che le espressioni ingiuriose fossero univocamente
ricollegate, in segno di spregio, all’iniziativa di commemorazione svoltasi con il minuto di
raccoglimento per i caduti di Nassirya, subito prima dell’inizio della gara;
pertanto non sussiste nella circostanza una prova certa ed inequivoca per qualificare il coro
offensivo quale oggettiva espressione di violenza, punita dall’art. 10, commi 2 e 5 C.G.S.;
di conseguenza, tale condotta deve essere sanzionata in applicazione delle previsioni di
carattere generale contenute negli artt. 9 comma 1 e 13 C.G.S.;
rilevato, inoltre, dagli atti ufficiali che i sostenitori del Bologna ebbero a far esplodere in
numerose occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo, petardi nel recinto di giuoco, con
oggettive caratteristiche di pericolosità al 2° e al 4° minuto del primo tempo, essendo le
esplosioni avvenute in prossimità di persone;
P.Q.M
delibera di infliggere alla Soc. Bologna, a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto
commesso dai propri sostenitori, l’ammenda di € 10.000,00.
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