LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 172 DEL 16 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. GENOA – Soc. MESSINA del 7 dicembre 2003

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 172 DEL 16 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. GENOA – Soc. MESSINA del 7 dicembre 2003 Il Giudice Sportivo, ricevuti ed esaminati i motivi di reclamo della Società Genoa avverso la posizione del calciatore Rezaei Rahaman, in ordine alla partecipazione alla gara sopra indicata, trattandosi – ad avviso della reclamante – di tesseramento irregolare del calciatore da parte della Soc. Messina per la stagione sportiva 2003/2004; verificata dalla distinta di gara l’effettiva partecipazione del calciatore alla partita medesima; acquisita dai competenti uffici della Federazione la documentazione pertinente il tesseramento del calciatore; osserva: l’esame della documentazione inerente il tesseramento del calciatore Rezaei, alla luce della normativa di riferimento, rende palese, ad avviso di questo Giudice, la regolarità della posizione del tesserato e quindi la sua legittimazione a partecipare alla gara sopra indicata. Con delibera pubblicata sul C.U. 133/A il 4 marzo 2003 il Consiglio Federale deliberava che, in riferimento alla stagione sportiva 2003-2004, le Società di Serie B non avrebbero potuto tesserare calciatori extracomunitari provenienti dall’estero, mentre le limitazioni numeriche di tesseramento non riguardavano i calciatori cittadini di Paesi extracomunitari, già tesserati in Italia per società professionistiche alla data, per l’appunto, del 4 marzo 2003. Senza alcun dubbio il calciatore Rezaei rientra nel campo di applicazione di tale disposizione, poiché, alla data del 4 marzo 2003, egli era regolarmente tesserato per la Soc. Perugia, e quindi nei suoi riguardi non può essere opposto alcun limite di tesseramento da parte di altra società professionistica italiana per la stagione sportiva 2003-2004. Del pari, non può certo considerarsi il Rezaei quale calciatore extracomunitario proveniente dall’estero, al momento del suo tesseramento per la Soc. Messina per la stagione 2003- 2004. E’ vero che il contratto che legava il Rezaei al Perugia venne a termine il 30 giugno 2003 e il successivo contratto, e relativo tesseramento, per il Messina ebbe inizio il 30 agosto 2003. Ma, in tale intervallo di tempo, il Rezaei non fu legato da alcun vincolo di tesseramento per la Federazione calcio dell’Iran. Infatti, dispone l’art. 7 del regolamento FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei calciatori che condizione essenziale per un valido tesseramento presso una determinata Federazione nazionale, nel caso di calciatore proveniente da altra Federazione nazionale, è costituita dalla richiesta da parte della Federazione nazionale della società con la quale il calciatore desidera giocare del necessario certificato internazionale di trasferimento: certificato che deve essere richiesto alla Federazione Nazionale della società per la quale il calciatore stesso era precedentemente tesserato. Si specifica, addirittura, che una Federazione nazionale la quale riceva un certificato internazionale da un’altra Federazione senza averlo richiesto, non deve tesserare per una delle proprie società il calciatore al quale si riferisce il certificato, se non dopo aver essa stessa fatto richiesta di un altro certificato alla Federazione di provenienza del calciatore. Ebbene, nel caso di specie, risulta dalla documentazione acquisita in copia presso i competenti uffici federali che la Federazione italiana, scaduto il contratto tra il Rezaei e il Perugia, ebbe a sollecitare la Federazione iraniana affinché quest’ultima richiedesse alla Federazione italiana il certificato internazionale di trasferimento in vista di un futuro tesseramento del Rezaei per un club professionistico affiliato alla Federazione iraniana. Tale richiesta non è mai stata avanzata dalla Federazione dell’Iran e conseguentemente il Rezaei non è stato legato da alcun vincolo di tesseramento presso tale Federazione in un momento successivo al 30 giugno 2003. Né tale conclusione può essere modificata dal fatto che, dopo il termine del 30 giugno 2003, il club iraniano Zobahan, con il quale Rezaei aveva stipulato sin dall’anno 2000 un contratto con scadenza 30 luglio 2004, fosse nella condizione giuridica di creditore della prestazione sportiva del calciatore. Infatti, è chiaro dal tenore del citato art. 7 Regolamento FIFA che un nuovo tesseramento del Rezaei presso la Federazione iraniana si sarebbe potuto perfezionare solo dopo la richiesta del transfer indirizzata dalla Federazione iraniana a quella italiana: richiesta mai avanzata. Ed, in ogni caso, alla data del 30 agosto 2003 – giorno del tesseramento del Rezaei per la Soc. Messina, il contratto tra il calciatore ed il club iraniano era già stato consensualmente risolto (in data 27 agosto 2003) come risulta dalla documentazione in atti. E’ quindi indubbio – alla luce di tutto quanto sin qui detto - che Rezaei non poteva essere considerato quale calciatore proveniente da Federazione estera extracomunitaria, al momento della richiesta di tesseramento depositata presso la Federazione italiana da parte della Soc. Messina. Dal complesso delle argomentazioni sopra sviluppate si ricava, in conclusione, che il Messina poteva regolarmente tesserare il calciatore Rezaei per la stagione sportiva 2003- 2004, trattandosi di calciatore già tesserato per una società professionistica italiana alla data del 4 marzo 2003, e non trattandosi di calciatore extracomunitario proveniente dall’estero. Anche le ulteriori censure della reclamante circa l’irregolarità della posizione di tesseramento del Rezaei, che sarebbero conseguenti a inosservanza della normativa in materia di permesso di soggiorno e di visto, risultano non fondate. Infatti il Rezaei ottenne permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Perugia in data 2 novembre 2001 con validità sino al 1° novembre 2003. Successivamente egli ottenne dalla Questura di Messina il rinnovo del permesso di soggiorno in data 10.11.2003 con scadenza al 30.8.2004. Risulta, pertanto, che al momento della richiesta di tesseramento per il Messina Calcio, Rezaei era titolare di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. Risulta altresì che tale permesso di soggiorno gli era stato rinnovato dalle Autorità competenti prima della data di disputa della gara oggetto del presente reclamo. In altre parole, Rezaei era regolarmente sul territorio italiano, per provvedimento assunto dalle uniche Autorità legittimate ad adottarlo, sia quando venne depositata la richiesta di tesseramento per il Messina Calcio sia quando egli giocò la gara contro il Genoa. Deve pertanto ritenersi pienamente soddisfatta anche la clausola contenuta nel penultimo capoverso della delibera del Consiglio federale, più volte citata, del 4 marzo 2003 a proposito della possibilità di tesseramento per società professionistiche, per la stagione sportiva 2003-2004, di calciatori extracomunitari già tesserati in Italia (…… “fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”). Come già si è anticipato, la regolarità della posizione del Rezaei sul territorio italiano è stata riconosciuta dalla sola autorità legittimata a provvedere in materia, e cioè l’Autorità di pubblica sicurezza e non certo un qualsivoglia altro organo sportivo, CONI o federazione sportiva nazionale, o non sportivo. Non rilevante risulta pertanto il riferimento, sviluppato nei motivi di reclamo, circa una asserita irregolarità del tesseramento del Rezaei a fronte di disposizioni emanate dal CONI, e segnatamente contenute nella circolare n. 499 del 27.11.2002 dell’Ufficio Studi e Legislazione. In primo luogo è facile osservare che la stessa circolare si apre con una clausola di salvaguardia rispetto alle disposizioni statuite in materia dalle singole federazioni sportive nazionali: “Fermo restando quanto previsto dalle singole federazioni sportive nazionali e dalle discipline associate in materia di tesseramento degli sportivi stranieri………”. In secondo luogo, la circolare non contiene un dettato normativo, ma semplicemente istruzioni generali esplicative, come risulta dalla stessa intitolazione della circolare. E quindi non si tratta di un regolamento in senso stretto, tale da poter rientrare nella formula contenuta nella delibera del Consiglio Federale sopra citata, laddove è “fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”. In terzo luogo è pacifico che – come già detto – l’unica autorità legittimata a valutare la regolarità della presenza di un lavoratore extracomunitario sul territorio dello Stato è l’autorità statuale di Pubblica Sicurezza, che nel caso di specie – nella piena conoscenza della posizione della Rezaei – ha ritenuto regolare tale presenza con conseguente rinnovo del permesso di soggiorno. In conseguenza, le indicazioni contenute nella circolare dell’ufficio studi del CONI circa un presunto dovere delle società sportive di chiedere la revoca del permesso di soggiorno anche prima della data di scadenza del permesso stesso, una volta terminato il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista, non possono essere considerate vincolanti, ovviamente, nei confronti dell’Autorità statale e non possono nemmeno condurre ad un’interpretazione della delibera del Consiglio federale tale da vanificarne la portata. Se, infatti, le citate istruzioni fossero interpretate come vorrebbe la società reclamante, si arriverebbe ad un esito paradossale. Da una parte il Consiglio federale avrebbe eliminato ogni limitazione numerica al tesseramento per la stagione 2003-2004 per i calciatori extracomunitari già tesserati in Italia alla data del 4 marzo 2003, e dall’altra parte avrebbe fatto rientrare per altra via una tal limitazione per la medesima categoria di calciatori, rendendo obbligatoria una procedura volta alla revoca del permesso di soggiorno in scadenza dopo il termine di validità del contratto di lavoro, così da costringere tali calciatori ad uscire dal territorio italiano ed assumere – in vista di un eventuale loro tesseramento per altra squadra professionistica italiana – lo status di calciatore extracomunitario proveniente dall’estero! E’ chiaro che una tale interpretazione non è razionalmente accettabile ed è altrettanto evidente che va salvaguardata la ratio della disciplina ispiratrice della delibera assunta dal Consiglio federale (tra l’altro successiva rispetto al momento nel quale vennero fornite dal CONI le citate esplicazioni): considerare i calciatori extracomunitari già tesserati in Italia alla data del 4 marzo 2003 come liberamente tesserabili per la stagione successiva da altra società professionistica italiana, ovviamente a condizione che fossero in possesso di regolare e valido visto di ingresso e permesso di soggiorno. Tali condizioni erano certamente sussistenti per il calciatore Rezaei, come sopra dimostrato, e quindi anche sotto tale profilo deve considerarsi provata la piena legittimazione del medesimo calciatore a disputare la gara Messina-Genoa del 7.12.2003. Va pertanto omologato il risultato della gara come acquisito sul campo, con reiezione del reclamo avanzato dalla Soc. Genoa. P.Q.M. delibera di respingere il reclamo avanzato dalla Società Genoa in ordine alla posizione del calciatore Rezaei Rahaman (Soc. Messina) con conseguente omologazione del risultato della gara con il punteggio acquisito sul campo: Messina-Genoa 4-0.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it