LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 175 DEL 18 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara del 14 dicembre 2003 – Diciannovesima giornata andata Gara Soc. Verona – Soc. Ascoli

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 175 DEL 18 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara del 14 dicembre 2003 – Diciannovesima giornata andata Gara Soc. Verona – Soc. Ascoli Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Brevi Oscar (Soc. Ascoli) in danno del calciatore Mihalcea Adrian (Soc. Verona) al 27° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che in occasione di un rinvio effettuato dal portiere del Verona, con pallone spiovente nella metà campo di attacco del Verona stesso, i calciatori Brevi e Mihalcea si contendevano il possesso ed il successivo controllo del pallone, che stava discendendo verso terra. Entrambi, saltando, allargavano le braccia in modo da ostacolare l’uno il movimento dell’altro; in particolare, Brevi distendeva – nella fase finale del contrasto – ancora una volta il proprio braccio sinistro all’indietro, colpendo al volto Mihalcea, che cadeva a terra. L’Arbitro fischiava per interrompere il giuoco ed assegnava un calcio di punizione a favore dell’Ascoli senza adottare provvedimenti disciplinari. Mihalcea si rialzava da terra e riprendeva regolarmente la sua partecipazione alla gara. Appare evidente la non applicabilità al caso di specie della norma contenuta nell’art. 31 comma a3) CGS. Infatti, la stessa visione delle immagini dimostra che l’Arbitro ebbe a seguire tutto lo svolgimento dell’azione, ed intervenne per interrompere il giuoco avendo rilevato un’irregolarità di carattere tecnico. Nel suo supplemento l’Arbitro ha confermato tale circostanza (che, si ripete, era peraltro facilmente rilevabile dalle stesse immagini segnalate dalla Procura Federale), sottolineando che egli aveva notato la reciproca scorrettezza commessa dai calciatori, i quali per ostacolare l’avversario avevano allargato le braccia – colpendosi l’un l’altro - ed aveva fischiato assegnando la punizione a favore dell’Ascoli perché aveva rilevato per prima la scorrettezza di Mihalcea in danno di Brevi. Quindi nel caso segnalato dal Procuratore Federale manca la circostanza che costituisce la condizione prima per l’utilizzabilità della prova televisiva, e cioè l’essere il fatto, oggetto di segnalazione, sfuggito alla rilevazione degli Ufficiali di gara. Nel caso concreto la condotta di Brevi fu notata dall’Arbitro, nel contesto di un ininterrotto controllo sullo svolgimento dell’azione di giuoco, e quindi non può darsi luogo all’utilizzazione della prova televisiva. Tali considerazioni esimono il Giudice dall’affrontare ogni altra questione circa la sussistenza o meno degli altri requisiti previsti dall’art. 31 comma a3) CGS. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Brevi Oscar (Soc. Ascoli) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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