LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 23 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 20-21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. MODENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 23 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 20-21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. MODENA Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale dal quale risulta l’ammonizione per condotta scorretta in danno di un avversario del calciatore Allegretti Riccardo, Soc. Modena, al 44° del primo tempo; esaminato, ai sensi dell’art. 31 comma a2) CGS, il filmato della gara, nella parte relativa all’episodio sopra citato; rilevato che le immagini, tali da offrire piena garanzia tecnica e documentale, evidenziano quanto segue: in occasione di un’azione d’attacco del calciatore Flachi (Soc. Sampdoria), quest’ultimo era irregolarmente atterrato dall’avversario Ungari Luca (indossante la maglia con il n. 6), mentre un altro calciatore del Modena, Allegretti Riccardo (maglia n. 14) si trovava, anch’egli, al momento dell’intervento irregolare compiuto dal proprio compagno, nelle immediate vicinanze di Flachi, in danno del quale peraltro non compiva alcun intervento di giuoco scorretto, non entrando nemmeno in contatto con l’avversario. Per effetto dell’intervento di Ungari, Flachi cadeva a terra. L’Arbitro, che seguiva costantemente lo svolgimento dell’azione, faceva continuare il giuoco per la regola del vantaggio. Una volta esauritosi l’attacco della Sampdoria, l’Arbitro interrompeva il giuoco e si portava vicino a Flachi, rimasto per terra dolorante. Nello stesso punto era presente anche Allegretti, il quale scambiava alcune parole con l’Arbitro e compiva con la mano un gesto come a significare di esser stato lui l’autore dell’intervento scorretto in danno del calciatore della Sampdoria. Tutto ciò avveniva mentre l’Arbitro stava per estrarre il cartellino ai fini della notifica del provvedimento disciplinare. L’Arbitro esibiva il cartellino giallo ad Allegretti, il cui nominativo veniva ovviamente riportato nel rapporto ufficiale tra i calciatori ammoniti. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato nei confronti del calciatore Ungari; constatata, alla luce della ripresa televisiva, la responsabilità di Ungari quale autore dell’intervento scorretto in danno di Flachi e, per contro, l’assenza di responsabilità nel fatto stesso da parte di Allegretti; rilevato, pertanto, che nel caso di specie si è verificato un errore di persona, avendo l’Arbitro sanzionato con l’ammonizione un calciatore (Allegretti) diverso dall’autore (Ungari) dell’intervento scorretto; visto l’art. 31 comma a2) che attribuisce agli Organi di Giustizia sportiva la facoltà di utilizzare una prova televisiva per sanzionare il calciatore responsabile di un’infrazione, erroneamente attribuita dall’Arbitro in campo ad altro calciatore, ferma restando la regolarità del risultato della gara conseguito sul campo, in considerazione del chiaro e combinato disposto dello stesso art. 31 comma a2) e dell’art. 24 comma 3) CGS; rilevato, di conseguenza, che deve essere sanzionato con una ammonizione il calciatore Ungari Luca (Soc. Modena) per l’infrazione commessa al 44° del primo tempo in danno di un avversario, mentre non si deve dar luogo in sede disciplinare all’ammonizione nei confronti del calciatore Allegretti Riccardo; rilevato, peraltro, che la condotta tenuta da Allegretti, subito prima che l’Arbitro estraesse il cartellino giallo, deve essere valutata nella sede disciplinare competente quale possibile violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità, stabilito dall’art. 1 CGS, in quanto condotta che potrebbe aver agevolato l’errore dell’Arbitro nell’identificazione dell’autore della condotta scorretta in danno di Flachi Francesco; P.Q.M. delibera di: - non infliggere l’ammonizione al calciatore Allegretti Riccardo (Soc. Sampdoria) con riferimento alla condotta scorretta in danno di un avversario, al 44° del primo tempo della gara indicata in epigrafe; - infliggere per questo fatto un’ammonizione al calciatore Ungari Luca (Soc. Modena) con conseguente conteggio di tale ammonizione come quinta ammonizione, trattandosi di calciatore che risulta dal presente Comunicato squalificato per un giornata di gara, per effetto della quarta ammonizione già ricevuta (ammonizione irrogata dall’Arbitro al 23° del primo tempo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario); - trasmettere copia del rapporto arbitrale nonché del filmato televisivo all’Ufficio Indagini per quanto di sua competenza in ordine al comportamento del calciatore Allegretti Riccardo nella fase immediatamente precedente la notifica allo stesso Allegretti dell’ammonizione ad opera del Direttore di gara.
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