LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 21 dicembre 2003 – Ventesima giornata andata Gara Soc. CAGLIARI – Soc. GENOA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 21 dicembre 2003 – Ventesima giornata andata Gara Soc. CAGLIARI – Soc. GENOA Il Giudice Sportivo, ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in ordine alla condotta del calciatore Cudini Mirko (Soc. Genoa) nei confronti del calciatore Del Nevo Loris (Soc. Cagliari), al 40° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro; le immagini evidenziano che, in occasione di un’azione d’attacco del Cagliari, in prossimità della linea laterale del campo, Del Nevo, in possesso del pallone, veniva irregolarmente affrontato da Cudini, il quale faceva cadere a terra l’avversario. Con Del Nevo disteso per terra, Cudini allungava il piede destro e colpiva, senza particolare forza, l’avversario ad un gluteo. L’Arbitro, che aveva costantemente seguito lo svolgersi dell’azione ed aveva prontamente interrotto il giuoco subito dopo il primo intervento scorretto di Cudini, si avvicinava ai due calciatori e faceva poi riprendere la partita con un calcio di punizione in favore del Cagliari, senza adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Cudini. L’Arbitro nel suo supplemento ha testualmente specificato che “l’impatto tra il piede del Cudini ed un gluteo dell’avversario (Del Nevo) è stato da me rilevato ma non ritenuto meritevole di sanzione disciplinare poiché il comportamento del Cudini non era caratterizzato da violenza mirata a colpire l’avversario”. Risulta evidente, alla luce di quanto sin qui esposto, la non applicabilità dell’art. 31 comma a3) CGS per mancanza della prima condizione che rende ammissibile l’uso della prova televisiva da parte del giudice sportivo in caso di condotta violenta. Infatti, il comportamento di Cudini è stato visto dall’Arbitro, il quale ha interpretato il colpo sul gluteo di Del Nevo come fatto non suscettibile di intervento disciplinare in quanto privo dei connotati di intenzionalità e, a fortiori, di violenza. Di conseguenza, l’episodio segnalato dalla Procura Federale non rientra nel novero di condotta “sfuggita al controllo degli ufficiali di gara”, e pertanto non può essere sottoposto ad una valutazione da parte del giudice sportivo. Le osservazioni che precedono esimono il Giudice dall’affrontare ogni altra questione circa la sussistenza o meno degli altri requisiti previsti dall’art. 31 comma a3) CGS. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Cudini Mirko (Soc. Genoa) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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