LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 29 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara del 21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. Perugia – Soc. Brescia

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 29 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara del 21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata Gara Soc. Perugia – Soc. Brescia Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Di Biagio Luigi (Soc. Brescia) in danno del calciatore Tedesco Giovanni (Soc. Perugia) al 34° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, al 34° del secondo tempo, si sviluppava un’azione in attacco del Perugia. La palla spioveva vicino all’area piccola e veniva colpita di testa da Margiotta, che la indirizzava verso la porta avversaria. Tre calciatori tentavano di controllarla: il portiere Agliardi e Di Biagio del Brescia, Tedesco del Perugia. Agliardi riusciva a colpirla di pugno, allontanandola dalla propria area, mentre Tedesco e Di Biagio cadevano a terra, senza essere riusciti a toccare il pallone. Tedesco rovinava addosso ad Agliardi, finito per terra dopo il suo intervento. Nel rialzarsi Tedesco e Di Biagio venivano a contatto reciproco con la testa: per maggior precisione, dalle immagini risulta esser stato Tedesco ad avvicinarsi per primo con la propria fronte verso la fronte di Di Biagio, determinando così il contatto. Immediatamente dopo, Di Biagio allungava il braccio destro e con la mano colpiva l’avversario nella parte superiore del corpo, all’altezza del collo o del volto. Tedesco, spinto all’indietro, cadeva sul terreno dolorante. L’azione nel frattempo era proseguita verso centro campo. Le immagini provano in modo inequivoco che l’Arbitro non poteva rilevare quanto accaduto, poiché lo scontro tra Di Biagio e Tedesco era avvenuto in un momento nel quale il Direttore di gara stava già seguendo il prosieguo dell’azione e quindi dava le spalle all’area di rigore del Brescia. Richiamato da segni di protesta da parte dei tesserati del Perugia, l’Arbitro interrompeva il giuoco e ritornava nell’area di rigore del Brescia. Tedesco veniva soccorso dallo staff sanitario, che utilizzava una borsa contenente del ghiaccio applicandola sopra l’occhio sinistro del calciatore. L’Arbitro faceva riprendere la gara senza adottare provvedimenti disciplinari. Tedesco proseguiva regolarmente sino al termine della partita. Così ricostruito il fatto sulla scorta delle immagini tratte dalla ripresa integrale della partita, esaminate a velocità sia normale sia rallentata, occorre determinare la sussistenza o meno dei requisiti per l’utilizzabilità della prova televisiva. La condotta di Di Biagio è certamente avvenuta in un contesto estraneo all’azione in svolgimento. Quando si verifica il suo scontro con Tedesco, il giuoco è già proseguito in tutt’altra direzione ed il comportamento del calciatore non è in alcun modo funzionale ad una partecipazione al giuoco stesso. Altrettanto certamente il fatto è sfuggito all’Arbitro, in quanto avvenuto alle spalle di questi, che sta correndo verso il centro campo, appunto per controllare lo svolgimento del giuoco, dopo che il pallone era uscito dall’area di rigore del Brescia. Si tratta di stabilire a questo punto se la condotta di Di Biagio, oggetto della segnalazione da parte della Procura Federale, sia definibile o no come violenta. Richiamata in via preliminare l’ormai consolidata definizione di atto violento ai sensi dell’art. 31 comma a3 C.G.S., quale gesto intenzionalmente diretto a ledere l’integrità fisica di un avversario ed idoneo a provocare un tale pregiudizio, si impongono alcune considerazioni, alla luce di quanto emerso dalla visione del filmato. Risulta dalle immagini (come già ricordato in precedenza) che è stato Tedesco ad assumere per primo un atteggiamento scorretto nei confronti dell’avversario, avvicinando la propria testa a quella di Di Biagio, mentre quest’ultimo si stava definitivamente rialzando da terra. Non si è trattato, senza dubbio, di un atto definibile in senso stretto come violento, ma comunque di un gesto ostile rispetto all’avversario. In tale contesto (è da ricordare che tutto l’episodio si è sviluppato nell’arco di pochi istanti) la reazione di Di Biagio, concretizzatasi nell’allungare verso la testa di Tedesco il braccio destro, spingendo l’avversario all’indietro, appare più come un gesto di reazione quasi istintiva che non come un atto di intenzionale aggressione. In altre parole, la condotta di Di Biagio è sicuramente qualificabile come intemperante e scorretta, ma non risulta – ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 C.G.S. – definibile come violenta, perché priva del necessario connotato di intenzionalità mirata ad aggredire l’avversario con un atto lesivo della sua integrità fisica. Proprio la tipologia del gesto compiuto da Di Biagio, e cioè distensione del braccio in avanti, come mostrata dai fotogrammi rilevanti, pare finalizzata ad allontanare da sé Tedesco con il quale si era verificato (non per iniziativa di Di Biagio) il precedente impatto fronte contro fronte, più che ad aggredire l’avversario. Va, infine, segnalato che le stesse immagini non documentano un movimento del braccio e della mano di Di Biagio caratteristico di un colpo con un pugno (sintomatico di per sé di un atteggiamento aggressivo) ma piuttosto un gesto di autodifesa seppur eccessiva ed impropria. Sulla scorta delle argomentazioni sviluppate appare, quindi, non provato un addebito di comportamento violento da parte del calciatore Di Biagio Luigi, con la conseguenza della non utilizzabilità a fini sanzionatori della prova televisiva. P.Q.M. delibera di non adottare - per quanto esposto in motivazione – provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Di Biagio Luigi (Soc. Brescia) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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