LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Cristiano LUCARELLI, calciatore della Soc. Livorno avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di _ 750,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Livorno del 18/10/03 – C.U. n. 108 del 21/10/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Cristiano LUCARELLI, calciatore della Soc. Livorno avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di _ 750,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Livorno del 18/10/03 - C.U. n. 108 del 21/10/03). Il procedimento Avverso il provvedimento (CU 108 del 21/10/03) con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Cristiano Lucarelli, tesserato per la Soc. Livorno, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di _ 750,00 (“doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; perché, dopo essere stato espulso al 37° del secondo tempo, nell'uscire dal terreno colpiva con una violenta spallata un cartellone del sottopassaggio verso gli spogliatoi, facendolo cadere, e subito dopo sferrava un violento calcio contro la porta dello spogliatoio arbitrale, sfondando il pannello; infrazione rilevata da un Assistente”) per il comportamento durante la gara Cagliari-Livorno disputata il 18 ottobre 2003 a Tempio Pausania, ha proposto ritualmente reclamo lo stesso tesserato chiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione complessiva ad una giornata di squalifica e, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione pecuniaria (oltre alla giornata di squalifica inflitta per l’espulsione in seguito a doppia ammonizione). A sostegno del gravame, si rileva che la distanza (circa 50 metri) intercorrente tra l’assistente ed il calciatore, nel momento in cui quest’ultimo raggiungeva gli spogliatoi in quanto espulso dal terreno di giuoco, e la collocazione dello spogliatoio arbitrale nello stadio rendevano del tutto improbabile che il comportamento del reclamante potesse essere stato direttamente percepito dall’assistente, come da costui rapportato, per cui, trattandosi di una valutazione meramente induttiva ed indiziaria, la responsabilità del calciatore, in ossequio del principio del favor rei, doveva essere esclusa con “formula dubitativa”. All’odierna riunione è comparso il reclamante, che ha respinto l’addebito, ed il suo difensore, che ha ribadito le richieste formulate. Interpellato telefonicamente, l’assistente ha confermato quanto riferito nel rapporto, precisando di aver potuto osservare direttamente il comportamento del calciatore in quanto, dalla sua posizione, era in grado di scorgere la porta di ingresso dello spogliatoio arbitrale attraverso la direttrice prospettica, creatasi con l’abbattimento della paratia che univa l’ingresso degli spogliatoi al tunnel mobile. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame sia parzialmente fondato. L’assistente, che aveva riferito il comportamento del reclamante all’atto dell’espulsione, ha telefonicamente precisato che dalla sua posizione (margine del campo di giuoco prospiciente la tribuna) aveva potuto osservare il calciatore colpire con un calcio la porta dello spogliatoio arbitrale, della quale, in seguito, al termine della gara, aveva constatato il danneggiamento. L’assunto trova un puntuale riscontro proprio nella planimetria prodotta dal reclamante, per cui va esclusa ogni incertezza circa la materialità della condotta posta in essere. Ai fini della quantificazione della sanzione, questa Commissione – tenuto conto del contesto in cui tale comportamento è stato posto in essere – ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e delibera di infliggere la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di _ 3.500,00; dispone la restituzione della tassa.
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