LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 6 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo del sig. Giorgio LA VISTA, calciatore della Soc. Ascoli avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Palermo del 25/10/03 – C.U. n. 116 del 28/10/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 6 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo del sig. Giorgio LA VISTA, calciatore della Soc. Ascoli avverso la squalifica per
due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Palermo del
25/10/03 - C.U. n. 116 del 28/10/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giorgio
La Vista, tesserato per la Soc. Ascoli, la sanzione della squalifica per due giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Ascoli-Palermo del 25/10/2003, ha
proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione alla squalifica
per una giornata di gara.
A sostegno del gravame, il ricorrente sostiene che la sanzione comminata dal Giudice
Sportivo sarebbe sproporzionata ed esageratamente afflittiva, in ragione delle conseguenze
effettivamente derivate all’avversario ed alle circostanze nelle quali l’episodio si è
verificato. Si sarebbe infatti trattato di un gesto non violento (confermato dall’assenza di
conseguenze lesive in capo all’avversario) e non intenzionale. Il ricorrente sostiene di aver
colpito l’avversario (con il braccio e non con il pugno) a seguito del movimento delle
braccia teso ad avere una maggiore spinta nell’elevazione.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il La Vista è stato espulso per avere colpito con un pugno ad
un occhio un avversario.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, a nulla rilevando
l’assenza di conseguenze lesive a danno dell’avversario.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, essendosi trattato di un gesto violento,
tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (un pugno) e la parte del
corpo attinta (il viso dell’avversario).
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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