LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. ATALANTA avverso la squalifica a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Mauro Marini (gara Atalanta-Messina del 25/10/03 – C.U. n. 116 del 28/10/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. ATALANTA avverso la squalifica a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta
dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Mauro Marini (gara Atalanta-Messina del
25/10/03 - C.U. n. 116 del 28/10/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Mauro Marini,
preparatore atletico della Soc. Atalanta, la sanzione della squalifica a tutto il 22 dicembre
2003 per il comportamento tenuto in occasione della gara Atalanta – Messina del 25 ottobre
2003 (“perché quale tesserato non in distinta, era indebitamente presente nel recinto di
giuoco e al termine della gara, rivolgeva all’arbitro parole di insulto e di grave minaccia;
nelle stesse circostanze si scagliava contro il direttore di gara cercando di colpirlo con un
pugno sul viso; non riusciva nel suo intento grazie al pronto intervento di un assistente che
lo bloccava e di alcuni tesserati della sua squadra che lo allontanavano”) ha proposto
reclamo la Società, chiedendo, in via principale, la riduzione della squalifica a tre giornate
di gara ed, in subordine, nella misura ritenuta equa in relazione alla effettiva gravità
dell’episodio.
Assume infatti la società reclamante che quanto riportato dall’arbitro, non corrisponderebbe
alla reale dinamica dell’episodio, dal momento che il signor Marini non avrebbe “mai
alzato le mani nei confronti dell’arbitro”, né si sarebbe “avvicinato a meno di un metro e
mezzo dallo stesso”, né avrebbe “alzato il pugno verso il volto dell’arbitro”, né avrebbe
“costretto l’arbitro a modificare la sua postura (a braccia basse e quindi non per
difendersi da una offesa quale può essere un pugno al volto), né la sua direzione, né il suo
incedere verso gli spogliatoi”.
In considerazione di ciò, la reclamante, in via istruttoria, chiede disporsi un supplemento di
referto sia del direttore di gara, sia dell’assistente.
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Società, il quale ha ulteriormente
illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute, rinunciando alla
richiesta istruttoria di cui in memoria.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, ritenuta
inammissibile la richiesta di utilizzare le immagini di cui alla videocassetta prodotta, rileva
che il gravame è parzialmente fondato.
Premesso che è incontestato il contenuto denigratorio ed offensivo delle espressioni rivolte
dal Marini all’arbitro, ritiene la Commissione che nessun dubbio possa sussistere sul
comportamento “aggressivo” del Marini nei confronti del direttore di gara. A prescindere
dalla non perfetta coincidenza testuale tra il referto dell’arbitro e quello dell’assistente (in
quest’ultimo non si contesta a Marino di aver inteso colpire l’arbitro con un pugno), è
infatti pacifico che il comportamento posto in essere dal reclamante si configuri come
potenzialmente violento, dato che è stato solo per l’intervento dell’assistente che è stato
impedito al Marini di entrare in contatto fisico con il direttore di gara.
Tuttavia, tale condotta, non avendo superato la soglia del tentativo né comportato
conseguenze lesive, appare sanzionabile, tenuto anche conto dell’assenza di precedenti
specifici in capo al Signor Marini e dell’orientamento degli organi di Giustizia Sportiva in
casi analoghi, con riduzione della squalifica nella misura di cui in dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione
alla squalifica del Signor Mauro Marini a tutto il 2 dicembre 2003; dispone la restituzione
della tassa.
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