LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo del sig. Juriy CANNARSA, calciatore della Soc. Livorno avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Como del 25/10/03 – C.U. n. 116 del 28/10/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo del sig. Juriy CANNARSA, calciatore della Soc. Livorno avverso la squalifica
per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Como del
25/10/03 - C.U. n. 116 del 28/10/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Juriy
Cannarsa, tesserato per la Soc. Livorno,la sanzione della squalifica per quattro giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Livorno-Como del
25/10/03, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo, previo interpello del
direttore di gara, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che il Cannarsa, dopo aver subito una serie di improperi
ed offese, si sarebbe limitato ad esercitare con la testa una pressione sul suo volto
dell’avversario, senza colpirlo; che quest’ultimo non avrebbe subito danni tali da dover
giustificare la sua sostituzione; che, comunque, la sanzione comminata dal Giudice
Sportivo sarebbe sproporzionata. Al reclamo era allegata la videocassetta della gara
Livorno-Como.
Alla riunione odierna, sono comparsi il Cannarsa con il suo difensore, nonché il Presidente
della Soc. Livorno.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentite le parti presenti, preso
atto della rinuncia alla richiesta di supplemento di referto, ritenuta l’inammissibilità della
prova televisiva a difesa siccome non riconducibile alla previsione dell’art. 31, punto a4)
C.G.S., rileva che il gravame è parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il Cannarsa è stato espulso per avere colpito, a giuoco fermo,
con una testata al volto un avversario. Se, per un verso, il comportamento tenuto dal
calciatore presenta connotati di incontestabile violenza, per l’altro, non risulta che lo stesso
abbia comportato conseguenze lesive, essendosi il direttore di gara limitato a dare atto della
sostituzione del calciatore. Pertanto, tenuto conto del costante orientamento di questa
Commissione nella valutazione di fattispecie analoghe, risulta sufficientemente afflittiva la
sanzione nella misura indicata nel dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre
la sanzione alla squalifica a tre giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa.
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