LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo del sig. Juriy CANNARSA, calciatore della Soc. Livorno avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Como del 25/10/03 – C.U. n. 116 del 28/10/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo del sig. Juriy CANNARSA, calciatore della Soc. Livorno avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Como del 25/10/03 - C.U. n. 116 del 28/10/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Juriy Cannarsa, tesserato per la Soc. Livorno,la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Livorno-Como del 25/10/03, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo, previo interpello del direttore di gara, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il Cannarsa, dopo aver subito una serie di improperi ed offese, si sarebbe limitato ad esercitare con la testa una pressione sul suo volto dell’avversario, senza colpirlo; che quest’ultimo non avrebbe subito danni tali da dover giustificare la sua sostituzione; che, comunque, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata. Al reclamo era allegata la videocassetta della gara Livorno-Como. Alla riunione odierna, sono comparsi il Cannarsa con il suo difensore, nonché il Presidente della Soc. Livorno. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentite le parti presenti, preso atto della rinuncia alla richiesta di supplemento di referto, ritenuta l’inammissibilità della prova televisiva a difesa siccome non riconducibile alla previsione dell’art. 31, punto a4) C.G.S., rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Cannarsa è stato espulso per avere colpito, a giuoco fermo, con una testata al volto un avversario. Se, per un verso, il comportamento tenuto dal calciatore presenta connotati di incontestabile violenza, per l’altro, non risulta che lo stesso abbia comportato conseguenze lesive, essendosi il direttore di gara limitato a dare atto della sostituzione del calciatore. Pertanto, tenuto conto del costante orientamento di questa Commissione nella valutazione di fattispecie analoghe, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica a tre giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa.
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