LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto VITIELLO (gara Albinoleffe-Vicenza del 2/11/03 – C.U. n. 123 del 4/11/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto VITIELLO (gara Albinoleffe-Vicenza
del 2/11/03 - C.U. n. 123 del 4/11/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto
Vitiello, tesserato per la Soc. Vicenza, la sanzione della squalifica per due giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto durante la gara Albinoleffe-Vicenza del 2/11/2003,
hanno proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si afferma che il calciatore Vitiello avrebbe colpito l’avversario
durante un’azione di giuoco nella quale la distanza del pallone è un elemento del tutto
secondario. In secondo luogo, si contesta che l’episodio possa configurarsi come violento,
non avendo fra l’altro provocato alcun danno al calciatore avversario.
Alla riunione odierna, sono comparsi sia il Vitiello che il suo difensore.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il calciatore e il suo
difensore, rileva che il gravame non è fondato.
Dagli atti ufficiali redatti dall’assistente emerge chiaramente che il Vitiello ha colpito un
avversario volontariamente con una manata al volto con palla non a distanza di giuoco,
gesto da ritenersi di natura pericolosa. Deve quindi escludersi che si sia trattato di un gesto
fortuito, ovvero in qualche modo giustificato dall’azione di giuoco.
Tale gesto, anche se finalizzato ad impedire ad un avversario di raggiungere il pallone, è
comunque qualificabile come pericoloso a prescindere dalla sua intenzionalità lesiva, tenuto
conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una manata) e la parte del corpo
attinta (il viso dell’avversario).
Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto
pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi
analoghi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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