LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto VITIELLO (gara Albinoleffe-Vicenza del 2/11/03 – C.U. n. 123 del 4/11/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto VITIELLO (gara Albinoleffe-Vicenza del 2/11/03 - C.U. n. 123 del 4/11/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto Vitiello, tesserato per la Soc. Vicenza, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Albinoleffe-Vicenza del 2/11/2003, hanno proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si afferma che il calciatore Vitiello avrebbe colpito l’avversario durante un’azione di giuoco nella quale la distanza del pallone è un elemento del tutto secondario. In secondo luogo, si contesta che l’episodio possa configurarsi come violento, non avendo fra l’altro provocato alcun danno al calciatore avversario. Alla riunione odierna, sono comparsi sia il Vitiello che il suo difensore. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il calciatore e il suo difensore, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali redatti dall’assistente emerge chiaramente che il Vitiello ha colpito un avversario volontariamente con una manata al volto con palla non a distanza di giuoco, gesto da ritenersi di natura pericolosa. Deve quindi escludersi che si sia trattato di un gesto fortuito, ovvero in qualche modo giustificato dall’azione di giuoco. Tale gesto, anche se finalizzato ad impedire ad un avversario di raggiungere il pallone, è comunque qualificabile come pericoloso a prescindere dalla sua intenzionalità lesiva, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una manata) e la parte del corpo attinta (il viso dell’avversario). Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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