LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso l’inibizione a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Alessandro Gaucci (gara Lazio-Perugia del 23/11/03 – C.U. n. 148 del 25/11/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso l’inibizione a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta dal
Giudice Sportivo al dirigente Alessandro Gaucci (gara Lazio-Perugia del 23/11/03 – C.U.
n. 148 del 25/11/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Alessandro Gaucci,
dirigente accompagnatore della Soc. Perugia, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni
attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in
ambito federale fino al 22 dicembre 2003, per il comportamento tenuto durante la gara
Lazio-Perugia del 23/11/2003, “perché si avvicinava […] alla linea laterale del campo e
rivolgeva ad un calciatore avversario parole di insulto così determinando una situazione di
tensione fra i calciatori; terminata la gara, presentatosi nello spogliatoio arbitrale per
chiedere spiegazioni sulle ragioni del suo allontanamento dal campo, rivolgeva al termine
del colloquio agli ufficiali di gara parole di tenore intimidatorio e gravemente ingiurioso”,
ha proposto reclamo lo stesso Gaucci, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la
sua riduzione (eventualmente sostituendola con un’ammenda nel suo ammontare minimo).
A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come il rapporto del direttore di gara –
sulla base del quale il Giudice Sportivo ha basato il proprio provvedimento – sia
incompleto, non tenendo conto della provocazione subita dal sig. Gaucci ad opera di alcuni
giocatori della squadra avversaria in occasione del primo episodio contestato.
Per quel che riguarda poi il secondo episodio sanzionato dal Giudice Sportivo, il sig.
Gaucci sostiene di non aver mai pronunciato le parole “ladri e banditi” attribuitegli nel
rapporto del direttore di gara (per tutto il resto veritiero, a detta dello stesso Gaucci,
riguardo alla ricostruzione dell’episodio avvenuto negli spogliatoi a fine gara).
Il sig. Gaucci rileva inoltre come la tensione ed il nervosismo - a cui si sono abbandonati
anche tesserati della squadra avversaria - siano stati provocati da una serie di errori arbitrali
durante la gara in oggetto e soprattutto in occasione di numerose altre gare del Campionato
in corso. Provocazioni che porterebbero ad una non punibilità del Gaucci, stante la presunta
reciprocità delle offese e la ritorsione del Gaucci ad un analogo comportamento offensivo
di giocatori avversari.
A sostegno del reclamo, il sig. Gaucci chiede l’acquisizione del filmato relativo al primo
dei due episodi contestati.
Alla riunione odierna, sono comparsi il sig. Gaucci ed il proprio difensore, i quali hanno
ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, in particolare contestando il Gaucci di
aver pronunciato le frasi addebitategli.
I motivi della decisione
In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria
avanzata dal reclamante e volta all’acquisizione del filmato della gara in questione, non
ricorrendo i presupposti di cui all’art. 31, a4) del C.G.S.
Nel merito, la Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il
gravame non è fondato.
Nessun dubbio può infatti sussistere circa il contenuto intimidatorio ed offensivo del
comportamento del Gaucci, che come tale va censurato.
Dagli atti ufficiali - fonte privilegiata di prova - risulta infatti che il Gaucci è stato espulso
per avere rivolto espressioni minacciose ed offensive ad un giocatore avversario (“ladro e
bastardo”) e, al termine della gara, all’arbitro (“ladri e banditi”).
Tale grave comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in
conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni
difensive addotte dalla reclamante in quanto negli atti ufficiali esse non trovano alcun
riscontro oggettivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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