LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso l’inibizione a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Alessandro Gaucci (gara Lazio-Perugia del 23/11/03 – C.U. n. 148 del 25/11/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso l’inibizione a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Alessandro Gaucci (gara Lazio-Perugia del 23/11/03 – C.U. n. 148 del 25/11/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Alessandro Gaucci, dirigente accompagnatore della Soc. Perugia, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino al 22 dicembre 2003, per il comportamento tenuto durante la gara Lazio-Perugia del 23/11/2003, “perché si avvicinava […] alla linea laterale del campo e rivolgeva ad un calciatore avversario parole di insulto così determinando una situazione di tensione fra i calciatori; terminata la gara, presentatosi nello spogliatoio arbitrale per chiedere spiegazioni sulle ragioni del suo allontanamento dal campo, rivolgeva al termine del colloquio agli ufficiali di gara parole di tenore intimidatorio e gravemente ingiurioso”, ha proposto reclamo lo stesso Gaucci, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione (eventualmente sostituendola con un’ammenda nel suo ammontare minimo). A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come il rapporto del direttore di gara – sulla base del quale il Giudice Sportivo ha basato il proprio provvedimento – sia incompleto, non tenendo conto della provocazione subita dal sig. Gaucci ad opera di alcuni giocatori della squadra avversaria in occasione del primo episodio contestato. Per quel che riguarda poi il secondo episodio sanzionato dal Giudice Sportivo, il sig. Gaucci sostiene di non aver mai pronunciato le parole “ladri e banditi” attribuitegli nel rapporto del direttore di gara (per tutto il resto veritiero, a detta dello stesso Gaucci, riguardo alla ricostruzione dell’episodio avvenuto negli spogliatoi a fine gara). Il sig. Gaucci rileva inoltre come la tensione ed il nervosismo - a cui si sono abbandonati anche tesserati della squadra avversaria - siano stati provocati da una serie di errori arbitrali durante la gara in oggetto e soprattutto in occasione di numerose altre gare del Campionato in corso. Provocazioni che porterebbero ad una non punibilità del Gaucci, stante la presunta reciprocità delle offese e la ritorsione del Gaucci ad un analogo comportamento offensivo di giocatori avversari. A sostegno del reclamo, il sig. Gaucci chiede l’acquisizione del filmato relativo al primo dei due episodi contestati. Alla riunione odierna, sono comparsi il sig. Gaucci ed il proprio difensore, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, in particolare contestando il Gaucci di aver pronunciato le frasi addebitategli. I motivi della decisione In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria avanzata dal reclamante e volta all’acquisizione del filmato della gara in questione, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 31, a4) del C.G.S. Nel merito, la Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Nessun dubbio può infatti sussistere circa il contenuto intimidatorio ed offensivo del comportamento del Gaucci, che come tale va censurato. Dagli atti ufficiali - fonte privilegiata di prova - risulta infatti che il Gaucci è stato espulso per avere rivolto espressioni minacciose ed offensive ad un giocatore avversario (“ladro e bastardo”) e, al termine della gara, all’arbitro (“ladri e banditi”). Tale grave comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante in quanto negli atti ufficiali esse non trovano alcun riscontro oggettivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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