LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara ed ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan Stankovic (gara Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 27/12/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara ed ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan Stankovic (gara Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 27/12/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Dejan Stankovic, tesserato per la Soc. Lazio, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 1.500,00 per il comportamento tenuto durante la gara Siena-Lazio del 30/11/2003, ha proposto reclamo la Soc. Lazio, chiedendo la riduzione della squalifica a due giornate con ammenda. A sostegno del gravame, la Soc. Lazio rileva, in primo luogo, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e del tutto sproporzionata e, in secondo luogo, che, comunque, la condotta dello Stankovic andrebbe valutata complessivamente, tenendo conto della unicità del contesto in cui si è svolta. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato e integrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che lo Stankovic ha rivolto, in segno di protesta, numerose espressioni ingiuriose e irriguardose nei confronti di un assistente e che, dopo la notifica da parte dell’arbitro del provvedimento di espulsione, ha afferrato con la mano la maglietta dell’assistente stesso, peraltro lasciandola prontamente. Non v’è dubbio che tale comportamento sia grave e riprovevole. Tuttavia, da una parte, va rilevato che la condotta si è realizzata continuativamente in un unico contesto e che, in particolare, il gesto del calciatore deve essere valutato come istintivo perché – come si evidenzia nello stesso rapporto dell’assistente – il calciatore stesso ha lasciato “prontamente” la maglietta dopo averla afferrata; dall’altra, va considerato l’orientamento degli organi della Giustizia in casi analoghi, diretto a sanzionare in misura minore simili comportamenti (si veda, ad esempio, C.U. n. 129/1998, Nedved; C.U. 110/2002, Iezzo; C.U. 148/2003, Di Loreto). Conseguentemente, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara unitamente a quella dell’ammenda di € 15.000,00, in tal misura rideterminandosi la sanzione pecuniaria in ragione della qualifica di capitano; che impone particolari obblighi di lealtà e correttezza. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica per tre giornate effettive di gara, oltre alla ammenda di € 15.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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