LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. MILAN: avverso l’ammenda di € 40.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Milan del 23/11/03 – CU n. 148 del 25/11/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. MILAN: avverso l’ammenda di € 40.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Milan del 23/11/03 – CU n. 148 del 25/11/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Milan la sanzione della ammenda di € 40.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Chievo-Milan del 23/11/03, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione. A sostegno del gravame, la reclamante, dopo aver precisato che non intende giustificare in alcun modo il comportamento tenuto dai soggetti che hanno insultato l’Arma dei Carabinieri, rileva che la vicenda non sarebbe stata correttamente valutata dal giudice Sportivo. In particolare, non vi sarebbe stato un rapporto di causalità tra il coro ingiurioso e i dolorosi eventi di Nassirya, in quanto i cori non sarebbero stati intonati durante il minuto di raccoglimento, bensì dopo l’esaurimento di quella doverosa commemorazione, con la conseguenza che la condotta incriminata, senz’altro da condannare sul piano della sensibilità, non sarebbe qualificabile come espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale in forza del disposto dell’art. 10, comma 2, C.G.S. Nel gravame, peraltro, si precisa che la Società si impegna a devolvere alle famiglie delle vittime dell’attentato di Nassirya l’intero importo della sanzione, nell’ipotesi di revoca, ovvero l’importo corrispondente ad una sua eventuale riduzione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dalla relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini risulta che i sostenitori del Milan, collocati in curva, hanno intonato per tre volte consecutive un coro gravemente insultante nei confronti dell’Arma dei Carabinieri subito dopo il minuto di raccoglimento dedicato alla memoria dei caduti a Nassirya. Ritiene innanzitutto la Commissione che non possa essere condiviso l’assunto difensivo secondo cui mancherebbe la prova del nesso finalistico tra i cori oltraggiosi rivolti all’Arma e la strage di Nassirya, attesa l’oggettiva correlazione cronologica e causale tra la commemorazione dei defunti ed i cori stessi, che sono iniziati “subito dopo” il silenzioso raccoglimento: tale collocazione temporale non può non esprimere un diretto collegamento tra il comportamento dei tifosi della Soc. Milan e i tragici eventi oggetto della commemorazione, ancorché esso debba essere colto e valorizzato – agli effetti sanzionatori – non già in termini di adesione ideale alla criminale iniziativa terroristica ovvero di istigazione alla perpetrazione di atti di violenza verso le Forze dell’ordine, quanto in termi- ni di “standardizzata” manifestazione di dispregio verso gli appartenenti all’Arma, che – proprio in quello specifico contesto commemorativo – si concretizza in una evidente violazione dei principi generali di cui all’art. 9 del C.G.S. Conseguentemente, il comportamento dei sostenitori della Soc. Milan risulta sanzionabile sotto il diverso profilo di cui al predetto articolo. Per quel che riguarda la determinazione della sanzione, occorre tener conto sia della attività di prevenzione e censura di ogni violenza che la Società ha dimostrato di aver posto in essere sia della circostanza che si trattava di una gara disputata in trasferta, così risultando equa la sanzione nella misura indicata in dispositivo. Naturalmente, l’impegno assunto dalla Soc. Milan di devolvere alle famiglie delle vittime dell’attentato di Nassirya l’importo della sanzione non assume alcun rilievo in questa sede, ma non può che essere apprezzato positivamente sul piano morale. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a quella di € 20.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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