LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. AVELLINO: avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Avellino-Albinoleffe del 16/11/03 – CU n. 136 del 18/11/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. AVELLINO: avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Avellino-Albinoleffe del 16/11/03 – CU n. 136 del 18/11/03). Il procedimento Avverso il provvedimento del 18/11/2003 cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Avellino l’ammenda di € 15.000, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Avellino-Albinoleffe del 16/11/03 (lanci di petardi e bengala, e di un fumogeno, nel recinto e sul terreno di giuoco; invasione del terreno di giuoco da parte di un tifoso che riusciva ad avvicinarsi all’arbitro con atteggiamento non aggressivo; scavalcamento della rete di recinzione da parte di una decina di tifosi che si trattenevano sulla pista di atletica inscenando una protesta contro i dirigenti ed i calciatori della propria squadra; lancio di bottigliette di plastica contro le Forze dell’Ordine, con sospensione del giuoco per oltre dieci minuti), proponeva tempestivo reclamo la società osservando: a) che erroneamente era stata contestata la recidiva; b) che le intemperanze della propria tifoseria – indirizzate contro la dirigenza ed i calciatori e non contro gli ufficiali di gara – non avevano provocato alcun danno a cose o persone; c) che nell’irrogazione della sanzione il primo Giudice non aveva tenuto conto delle iniziative assunte dalla società per prevenire le condotte violente e della modesta entità dell’incasso relativo alla gara in oggetto (€ 24.241,00). Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Soc. Avellino il quale illustrato i motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il reclamo sia infondato e che debba essere confermato il provvedimento impugnato. Invero è indubitabile che le condotte poste in essere dalla tifoseria dell’Avellino - in particolare i reiterati lanci di petardi, bengala e bottigliette - hanno determinato una situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle forze dell’ordine e delle persone presenti sul recinto e sul terreno di gioco, anche se in concreto nessuna conseguenza lesiva si è effettivamente prodotta. D’altro canto costituiscono indubbia turbativa dello svolgimento della gara sia la solitaria invasione dell’individuo che è riuscito ad avvicinarsi al direttore di gara, sia lo scavalcamento della rete di recinzione da parte dei tifosi che sono entrati nella pista di atletica per ivi inscenare una manifestazione di protesta nei confronti della squadra e della dirigenza irpina (vi è stata infatti sospensione del giuoco per una decina di minuti). La recidiva è stata correttamente contestata, essendo la Soc. Avellino già stata sanzionata per fatti analoghi nella presente stagione sportiva. La gravità dei fatti è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo con l’irrogazione dell’ammenda di € 15.000,00 che la Commissione ritiene del tutto congrua e non suscettibile di riduzione (non potendo essere valutata l’asserita esigenza di proporzionalità tra la sanzione pecuniaria e l’incasso della gara). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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