LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 18/9/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma
1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità
diretta (dichiarazioni alla stampa del 18/9/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 22 settembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 3,
comma 1 e dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni
rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi
operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di correttezza e probità obbligatori in
ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché la Soc. Perugia per
violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione
ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva nella quale si rileva in primo luogo che le dichiarazioni rese
agli organi di stampa non si configurerebbero in alcun modo come “gratuite contumelie o
denigrazioni ingiustificate”, trattandosi in realtà di affermazioni non offensive e riferite a
fatti determinati.
I reclamanti affermano che alcune delle dichiarazioni contestate (in particolare, quelle sulla
presunta gestione “padronale” della Federazione) rappresentano un legittimo esercizio del
diritto di critica relative a fatti specifici attinenti il responsabile “politico” della Federazione
Italiana Giuoco Calcio. Critica che sarebbe caratterizzata da toni forti e/o ironici, ma mai
offensivi e/o irriguardosi.
In merito poi alle affermazioni attinenti l’invocato “conflitto di interessi” dello stesso
Presidente federale, il reclamante Gaucci sostiene di essersi limitato a riportare fatti veri,
“notori”, obiettivi ed indiscutibili riguardanti tale soggetto, e come tali non sanzionabili.
Le affermazioni relative alla dimensione “industriale” assunta oggi dal calcio nostrano non
sono, ad avviso dei reclamanti, sanzionabili, essendosi trattato di un giudizio “politico”, di
uno sfogo di un “romantico del calcio”.
Relativamente alle dichiarazioni riguardanti gli arbitri, la difesa sottolinea come il Gaucci
abbia escluso che il comportamento degli arbitri favorevole alle grandi squadre, possa
essere stato volontario o consapevole, potendo al massimo configurarsi una “pressione
psicologica” subita inconsciamente dagli stessi direttori di gara. Altre affermazioni, sempre
riguardanti gli arbitri, rappresentano valutazioni tecniche, e come tali espressione del lecito
esercizio del diritto di critica.
Infine, le critiche mosse ai procuratori, a detta del reclamante, avrebbero unicamente
contenuto politico.
Sul piano processuale, gli incolpati hanno chiesto la riunione del procedimento con gli altri
procedimenti attualmente pendenti, in quanto riconducibili ad un unico contesto, in una
sorta di continuazione nello stesso comportamento.
Per tutti questi motivi, i reclamanti chiedono, in via principale, il proscioglimento dagli
addebiti contestati e, in via subordinata, l’applicazione delle sanzioni minime (dovendo
tenersi in debita considerazione il ben noto clima di tensione che ha caratterizzato il periodo
durante il quale tali dichiarazioni vennero rilasciate).
Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
di sei mesi e dell’ammenda di _ 10.000,00 per il Gaucci e dell’ammenda di _ 10.000,00 per
la Soc. Perugia.
E’ comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi
già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, formalmente
rinunciando all’istanza di riunione dei procedimenti.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci
apparse sul quotidiano “Il Corriere della Sera” in data 18 settembre 2003, sono censurabili.
Le affermazioni dell’incolpato (“[Carraro] non è Presidente di Mediocredito? E
Mediocredito non è la banca legata al Napoli, al quale ha dato 60 milioni di euro? Si
immagina cosa succedeva se il Napoli andava in C? Come faceva a restituire i soldi a
Mediocredito…anche inconsapevolmente [Carraro] si preoccupa del Napoli”; “se a capo
della Fiorentina ci fosse stato ancora Cecchi Gori non avrebbero ripescato i viola. Prima
la forzatura per affossarla, adesso la forzatura per favorirla”; “[l’arbitro Gabriele di
Frosinone] è in serie A per grazia ricevuta. Qualcuno ce l’ha portato”; “...lo spiego con il
fatto che la squadra che è andata al posto del Perugia era l’Acireale, che aveva un certo
rapporto con Matarrese, che era presidente della Federazione”; “la categoria che ha
rovinato il calcio è quella dei procuratori. Si impuntano, pretendono, minacciano”), tenuto
conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di
riferimento, assumono - a differenza delle altre dichiarazioni di cui al deferimento, che,
seppur aspre nei toni, risultano rientranti nel legittimo esercizio del diritto di critica - una
chiara valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei
loro rappresentanti, insinuando che il Presidente della Federcalcio (attuale e passato)
tenderebbe a tutelare i propri interessi personali a scapito di quelli della Federazione,
nonché avrebbe il potere di manovrare al fine di stravolgere e violare le regole. Tali
affermazioni insinuano addirittura una premeditazione da parte di soggetti che operano
nell’ambito dell’Organizzazione federale, i quali opererebbero per manovrare l’intero
sistema calcistico.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica
del Gaucci nell’ambito della Società, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società
in ambito federale per mesi tre, unitamente all’ammenda di _ 10.000,00, a Luciano Gaucci
e quella dell’ammenda di _ 10.000,00 alla Soc. Perugia.
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