LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 18/9/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 18/9/03). Il procedimento Con provvedimento del 22 settembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché la Soc. Perugia per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva in primo luogo che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non si configurerebbero in alcun modo come “gratuite contumelie o denigrazioni ingiustificate”, trattandosi in realtà di affermazioni non offensive e riferite a fatti determinati. I reclamanti affermano che alcune delle dichiarazioni contestate (in particolare, quelle sulla presunta gestione “padronale” della Federazione) rappresentano un legittimo esercizio del diritto di critica relative a fatti specifici attinenti il responsabile “politico” della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Critica che sarebbe caratterizzata da toni forti e/o ironici, ma mai offensivi e/o irriguardosi. In merito poi alle affermazioni attinenti l’invocato “conflitto di interessi” dello stesso Presidente federale, il reclamante Gaucci sostiene di essersi limitato a riportare fatti veri, “notori”, obiettivi ed indiscutibili riguardanti tale soggetto, e come tali non sanzionabili. Le affermazioni relative alla dimensione “industriale” assunta oggi dal calcio nostrano non sono, ad avviso dei reclamanti, sanzionabili, essendosi trattato di un giudizio “politico”, di uno sfogo di un “romantico del calcio”. Relativamente alle dichiarazioni riguardanti gli arbitri, la difesa sottolinea come il Gaucci abbia escluso che il comportamento degli arbitri favorevole alle grandi squadre, possa essere stato volontario o consapevole, potendo al massimo configurarsi una “pressione psicologica” subita inconsciamente dagli stessi direttori di gara. Altre affermazioni, sempre riguardanti gli arbitri, rappresentano valutazioni tecniche, e come tali espressione del lecito esercizio del diritto di critica. Infine, le critiche mosse ai procuratori, a detta del reclamante, avrebbero unicamente contenuto politico. Sul piano processuale, gli incolpati hanno chiesto la riunione del procedimento con gli altri procedimenti attualmente pendenti, in quanto riconducibili ad un unico contesto, in una sorta di continuazione nello stesso comportamento. Per tutti questi motivi, i reclamanti chiedono, in via principale, il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in via subordinata, l’applicazione delle sanzioni minime (dovendo tenersi in debita considerazione il ben noto clima di tensione che ha caratterizzato il periodo durante il quale tali dichiarazioni vennero rilasciate). Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione di sei mesi e dell’ammenda di _ 10.000,00 per il Gaucci e dell’ammenda di _ 10.000,00 per la Soc. Perugia. E’ comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, formalmente rinunciando all’istanza di riunione dei procedimenti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci apparse sul quotidiano “Il Corriere della Sera” in data 18 settembre 2003, sono censurabili. Le affermazioni dell’incolpato (“[Carraro] non è Presidente di Mediocredito? E Mediocredito non è la banca legata al Napoli, al quale ha dato 60 milioni di euro? Si immagina cosa succedeva se il Napoli andava in C? Come faceva a restituire i soldi a Mediocredito…anche inconsapevolmente [Carraro] si preoccupa del Napoli”; “se a capo della Fiorentina ci fosse stato ancora Cecchi Gori non avrebbero ripescato i viola. Prima la forzatura per affossarla, adesso la forzatura per favorirla”; “[l’arbitro Gabriele di Frosinone] è in serie A per grazia ricevuta. Qualcuno ce l’ha portato”; “...lo spiego con il fatto che la squadra che è andata al posto del Perugia era l’Acireale, che aveva un certo rapporto con Matarrese, che era presidente della Federazione”; “la categoria che ha rovinato il calcio è quella dei procuratori. Si impuntano, pretendono, minacciano”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, assumono - a differenza delle altre dichiarazioni di cui al deferimento, che, seppur aspre nei toni, risultano rientranti nel legittimo esercizio del diritto di critica - una chiara valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, insinuando che il Presidente della Federcalcio (attuale e passato) tenderebbe a tutelare i propri interessi personali a scapito di quelli della Federazione, nonché avrebbe il potere di manovrare al fine di stravolgere e violare le regole. Tali affermazioni insinuano addirittura una premeditazione da parte di soggetti che operano nell’ambito dell’Organizzazione federale, i quali opererebbero per manovrare l’intero sistema calcistico. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Gaucci nell’ambito della Società, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per mesi tre, unitamente all’ammenda di _ 10.000,00, a Luciano Gaucci e quella dell’ammenda di _ 10.000,00 alla Soc. Perugia.
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