LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Zdenek ZEMAN – Allenatore Soc. Avellino: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLINO: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gara Avellino-Napoli del 20/9/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Zdenek ZEMAN – Allenatore Soc. Avellino: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma
1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. AVELLINO: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità
oggettiva. (gara Avellino-Napoli del 20/9/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 22/9/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Zdenek Zeman, tesserato della Soc. Avellino, per violazione dell'art. 3
comma 1, dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 16 comma 3 del C.G.S., per avere espresso, nel
corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di
persone e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di correttezza e
probità obbligatori in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché la Soc.
Avellino per violazione dell'art. 2 comma 4, e art. 16 comma 3, del C.G.S., per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire proprie memorie difensive.
Preliminarmente, il sig. Zeman afferma che i giudizi espressi a seguito degli incidenti
occorsi prima dell’incontro Avellino-Napoli del 20/9/03 rappresentano un legittimo
esercizio del diritto di critica, trattandosi in realtà di affermazioni non offensive e riferite a
fatti determinati ed accertati come “veri” dagli stessi organi di giustizia sportiva.
Relativamente poi alle dichiarazioni riguardanti il Presidente della Lega Nazionale
Professionisti, i deferiti sostengono che esse andavano ricollegate “all’ipotesi di non
punibilità per i fatti perpetrati”. In altri termini, lo Zeman afferma che tale frase si riferiva
all’ipotesi, apparentemente sostenuta dal Presidente della LNP, di non punibilità della
società avversaria per i gravi fatti del Partenio.
Per tali motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in via
subordinata, l’applicazione della sanzione minima dell’ammonizione.
Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica per tre giornate effettive di gara per lo Zeman e quella dell’ammenda di _
5.000,00 per la Soc. Avellino.
E’ comparso altresì lo Zeman, il quale - dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già
esposti in memoria - si è riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni di Zeman
rilasciate in data 22/9/2003 al quotidiano “Il Corriere dello Sport”, sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (in particolare, “questo fax di Galliani non è altro che
un’istigazione alla violenza. Si cerca di modificare, di cambiare le regole ancora una
volta”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel
contesto di riferimento, assumono – a differenza delle altre dichiarazioni di cui al
deferimento, rientranti nel legittimo esercizio del diritto di critica – una chiara valenza
offensiva tale da ledere il prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro
rappresentanti (nello specifico, il Presidente della L.N.P., il quale avrebbe – a detta del
deferito – il potere di manovrare al fine di stravolgere e violare le regole).
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità di Zeman, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle accuse mosse e del particolare contesto in
cui tali dichiarazioni sono state rilasciate, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di una giornata effettiva
di gara e dell’ammenda di _ 5.000,00 a Zdenek Zeman e quella dell’ammenda di _ 5.000,00
alla Soc. Avellino.
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