LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03). Il procedimento. Con provvedimento del 4 novembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 16, comma 3 del C.G.S., perché recidivo per fatti della stessa indole già sanzionati, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonchè dell’ art 1, comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque deferibile all’attività sportiva, e dell’art. 4, comma 3 del C.G.S., in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o dello svolgimento dei campionati. La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Perugia per violazione degli artt. 2, comma 4, e 16, comma 3, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di informazione non avrebbero contenuto lesivo in quanto esprimerebbero non “accuse immotivate” ma la denuncia di “una realtà dei fatti” in cui “gli errori arbitrali arrivano ad alterare il risultato di sei partite su otto” per cui “l’esistenza di un disegno (contro il Perugia) è provata di per sé e vale come esimente di cui all’art. 3 n° 3 del C.G.S. con conseguente non punibilità del deferito Luciano Gaucci (e di conseguenza dell’A.C.Perugia s.p.a.)”. Pertanto si chiede il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, la comminazione delle sanzioni minime edittali. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per mesi due e dell’ammenda di _ 15.000,00 per il Gaucci e dell’ammenda di _ 15.000,00 per la Soc. Perugia. E’ comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in subordine l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva anzitutto che le dichiarazioni rilasciate dal Gaucci alla “Domenica Sportiva” sono censurabili e parimenti censurabili sono le dichiarazioni riportate nell’ articolo pubblicato da “Il Corriere dello Sport – Stadio” in data 4 novembre 2003,. Secondo la difesa degli incolpati, su otto partite, almeno sei volte “accertati” errori arbitrali hanno condizionato il risultato delle partite stesse e poiché questa serie di errori va contro ogni statistica riguardante coincidenze o “strane circostanze”, la conclusione non può essere che quella che esiste un ben preciso disegno, o complotto contro il Perugia. Può anche darsi, sostiene ancora la difesa, che tale complotto non ci sia e che si sia “trattato di una improbabile, statisticamente impossibile, somma di circostanze casuali”, il che tuttavia rende plausibile che chi ha subito le conseguenze di questi presunti errori possa pensare all’esistenza di un complotto. Pertanto, con le sue dichiarazioni, il Gaucci non aveva alcuna intenzione di ledere la reputazione di persone operanti nell’ambito federale, “ma con parole misurate e senza indulgere in insulti o minacce si limitava ad esporre quelli che ragionevolmente riteneva fatti indiscussi”. Questa Commissione osserva anzitutto che l’art. 3 n° 3 del C.G.S., invocato dalla difesa, esclude la punibilità dell’autore delle dichiarazioni se lo stesso prova la verità dei fatti, “qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato”; in questo caso, gli incolpati non sarebbero punibili se fosse provata l’esistenza del complotto adombrato dal Gaucci: invece, al riguardo, non è stata fornita alcuna prova e di conseguenza l’invocata esimente non può essere applicata . Correttamente, come la difesa degli incolpati ha rilevato, “la facoltà conoscitiva dell’uomo si basa sul principio di causalità” ma, per l’appunto, nel caso di specie, non è provato alcun effettivo collegamento tra i presunti errori arbitrali e l’esistenza di un disegno dolosamente preordinato a “mandare il Perugia in serie B”. Le affermazioni dell’incolpato assumono poi una chiara valenza offensiva, tale da ledere il prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, perché, al momento in cui lasciano intendere l’esistenza di un complotto, non può che ritenersi che gli autori dello stesso siano quelle istituzioni che hanno il potere di porre il complotto stesso in esecuzione, ovvero null’altro che le istituzioni calcistiche, federali e arbitrali. Le affermazioni degli incolpati non possono quindi essere considerate legittimo esercizio del diritto di critica e deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Gaucci nell’ambito della Società, nonché della recidiva per fatti della stessa indole già sanzionati, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per mesi due e dell’ammenda di _ 15.000,00 a Luciano Gaucci e quella dell’ammenda di _ 15.000,00 alla Soc. Perugia.
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