LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo GAUCCI – Presidente Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo GAUCCI - Presidente Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03). Il procedimento Con provvedimento del 10/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Gaucci, Presidente della Soc. Catania, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi che operano nell’ambito federale, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ha presentato una memoria nella quale si afferma che le dichiarazioni del Gaucci non avrebbero valenza offensiva e rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per 15 giorni per il Gaucci e all’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Catania. È comparso altresì il rappresentante della Società e il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport” del 10/11/2003 sono censurabili. L’affermazione fatta dall’incolpato (“chi dirige la Lega non sembra gradire la presenza del Catania”), travalica il lecito diritto di critica, perché vale ad insinuare un dubbio gratuitamente offensivo sulla correttezza dell’operato di persone che operano nell’ambito federale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione sia a Riccardo Gaucci, sia alla Soc. Catania.
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