LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aniello CARRINO – Amministratore Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Giuseppe SANTORO – Collaboratore Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. (operazioni di mercato 3-14 luglio 2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aniello CARRINO – Amministratore Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Giuseppe SANTORO – Collaboratore Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. (operazioni di mercato 3-14 luglio 2003). Il procedimento Con provvedimento del 28/10/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Aniello Carrino, amministratore unico della Soc. Avellino, e Giuseppe Santoro, tesserato per la Soc. Avellino, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Avellino, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie nelle quali si rileva, in primo luogo, che l’attribuzione al Santoro della qualifica di direttore sportivo contenuta nella richiesta di accredito sarebbe dovuta ad un mero errore commesso dalla Segreteria della Società e, in secondo luogo, che, nell’occasione, il Santoro non avrebbe svolto alcuna attività propria del direttore sportivo. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 sia per il Carrino, sia per il Santoro, sia per la Soc. Avellino. È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta: a) che l’Aniello, nella sua qualità di amministratore unico, ha chiesto l’accreditamento per la partecipazione alla prima fase del “calciomercato”, svoltosi nel periodo 3-14 luglio 2003, del Santoro, attribuendogli la qualifica di direttore sportivo; b) che il Santoro ha effettivamente partecipato a tale fase di “calciomercato”; c) che il Santoro non è iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi. Tali comportamenti integrano la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione sia a Aniello Carrino, sia a Giuseppe Santoro, sia alla Soc. Avellino.
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