LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 18 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Abdulahi Isah ELIAKWU: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 18 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Abdulahi Isah ELIAKWU: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11
comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento
dell’Attività di Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 19/11/2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Abdulahi Isah Eliakwu, tesserato per la Soc. Internazionale per
rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai
principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in relazione alla violazione di cui all'art. 11
comma 2 del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 2.500,00.
E’ comparso altresì il difensore del deferito, il quale ha sostenuto che l’Eliakwu, essendo
all’epoca dei fatti minorenne ed avendo scarsa padronanza delle lingua italiana, non aveva
percepito il significato economico e giuridico della sottoscrizione apposta, avendo agito
pertanto in assoluta buona fede. Produceva altresì un documento – datato 26/11/2003 –
comprovante la consensuale risoluzione del primo incarico al sig. Pretti. Per questi motivi,
chiedeva l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione rileva che il comportamento del Eliakwu è censurabile.
La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, rileva che il calciatore Abdulahi
Isah Eliakwu, in data 10/10/2003 - coadiuvato da altro soggetto, in quanto allora egli era
ancora minore di età - conferiva incarico all'Agente Andrea Pretti fino al 10/10/2005,
sottoscrivendo regolare contratto-tipo.
In data 29/10/2003 il deferito conferiva ulteriore incarico all'Agente Claudio Vigorelli,
sottoscrivendo altro e diverso contratto-tipo federale.
Constatato che il calciatore non ha dato disdetta né revocato l'incarico di cui sopra nei modi
e termini previsti dal Regolamento, ed essendo quindi il primo incarico formalmente ancora
in essere al momento del secondo incarico, il comportamento dell’Eliakwu integra la
violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle
norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto
riferibile all'attività sportiva e dell'art. 11 comma 2 Regolamento dell'Attività di Agente di
Calciatori.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del deferito.
Relativamente alla sanzione, questa Commissione ritiene di dover considerare la giovane
età del calciatore e le oggettive difficoltà dello stesso nel cogliere la portata e la valenza del
comportamento posto in essere.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Abdulahi Eliakwu la sanzione
dell'ammonizione.
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