LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 7 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Ivo FOSSA, Nicola SPISSU e Alessio RAMENGHI – tesserati Soc. Angelo Baiardo e sig. Guido POGGI – tesserato Soc. Sampdoria: violazione art. 6 comma 1 e 6 C.G.S.; Soc. ANGELO BAIARDO: violazione art. 6 commi 2, 4 e 6 C.G.S; Soc. NUOVA SAN FRUTTUOSO: violazione art. 6 commi 4 e 6 e art. 9 comma 3 C.G.S. (comportamenti antiregolamentari gara A. Baiardo-S. Fruttuoso del 30/03/03). Con provvedimento del 18 luglio 2003, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 7 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Ivo FOSSA, Nicola SPISSU e Alessio RAMENGHI – tesserati Soc. Angelo Baiardo e sig. Guido POGGI – tesserato Soc. Sampdoria: violazione art. 6 comma 1 e 6 C.G.S.; Soc. ANGELO BAIARDO: violazione art. 6 commi 2, 4 e 6 C.G.S; Soc. NUOVA SAN FRUTTUOSO: violazione art. 6 commi 4 e 6 e art. 9 comma 3 C.G.S. (comportamenti antiregolamentari gara A. Baiardo-S. Fruttuoso del 30/03/03). Con provvedimento del 18 luglio 2003, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione 1. FOSSA Ivo, dirigente della società U.S. ANGELO BAIARDO; 2. SPISSU Nicola, allenatore della società U.S. ANGELO BAIARDO; 3. RAMENGHI Alessio, calciatore della società U.S. ANGELO BAIARDO; 4. POGGI Guido, allenatore della società U.C. SAMPDORIA S.p.A.; 5. la società U.S. ANGELO BAIARDO; 6. la società G.S. NUOVA SAN FRUTTUOSO; per rispondere: A) il FOSSA, lo SPISSU e il POGGI, in concorso fra loro, della violazione dell’art. 6, commi 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara U.S. A. BAIARDO – S. FRUTTUOSO del 30 marzo 2003, invitando i calciatori del BAIARDO ad un impegno ridotto nella gara in oggetto al fine di favorire la vittoria dei S. FRUTTUOSO, risultato effettivamente conseguito; B) il RAMENGHI della violazione dell’art. 6, commi 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara U.S. A. BAIARDO – S. FRUTTUOSO del 30 marzo 2003, accogliendo l’invito di cui al capo A), relativo un impegno ridotto nella gara in oggetto al fine di favorire la vittoria del S. FRUTTUOSO, risultato effettivamente conseguito; C) la società U.S. A. BAIARDO di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 2, 4 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati sopra indicati; D) la società G.S. NUOVA S. FRUTTUOSO di responsabilità presunta ai sensi degli artt. 6, commi 4 e 6, e 9, comma 3, CGS per le condotte sopra descritte ai capi A) e B), poste in essere a suo vantaggio dai soggetti sopra indicati. Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti, i deferiti trasmettevano le proprie memorie difensive sostenendo: l’Unione Sportiva Angelo Baiardo, il Sig. Nicola Spissu, il Sig. Ivo Fossa ed il Sig. Alessio Ramenghi, ”l’insussistenza delle ipotesi di responsabilità formulate dalla Procura Federale, in quanto fondate su circostanze de relato ed incongruenti tra loro nonché inidonee al sostegno della rigorosa prova da fornirsi in ordine al fatto certo, nonché in quanto fondate sulla valutazione di condotte inadeguate a dar prova della realizzazione del fatto preveduto ai capi di incolpazione”; il Sig. Guido Poggi, che le conclusioni trasferite nell’atto di incolpazione richiamano fatti non contenuti nei verbali di indagine (dal momento che l’Arnera non avrebbe mai parlato del fatto e mai avrebbe pronunciato il nome del Poggi o di altri) ovvero diversi da come ricostruiti (dal momento che l’intervento del Poggi all’allenamento del venerdì, il suo ingresso in campo, il dirigersi alla panchina ed il colloquio con l’allenatore e con i calciatori sarebbe stato finalizzato esclusivamente a concordare la modalità di una partita amichevole del venerdì successivo tra il Baiardo e la Sampdoria); la G.S. Nuova San Fruttoso, in via preliminare, l’incompetenza della Commissione Disciplinare a causa dello status dilettantistico della società, mentre nel merito l’inattendibilità dei personaggi coinvolti nella vicenda, laddove i fatti puramente sportivi parlerebbero di una partita giocata in un clima afoso, anche se interpretata dalle due squadre con sentimenti e motivazioni diverse, dal momento che, mentre la San Fruttoso giocava una partita importante anche se non decisiva per il suo cammino, il Baiardo non aveva più nulla da chiedere al campionato. Alla riunione del 6 novembre 2001, fissata per le richieste preliminari e quelle istruttorie, la Commissione, ritenuta sussistente la propria competenza in ossequio al disposto di cui all’art. 37 n.1 CGS, ammetteva l’audizione dei testi Giuseppe RIZZI, Luigi CAPPANERA e del Direttore di gara, e rinviava all’udienza del 27 novembre 2003, riservandosi all’esito di decidere in ordine all’ammissione degli altri elementi di prova richiesti. Alla riunione del 27 novembre 2003 venivano escussi il direttore di gara, Sig. Enrico CORNERO, ed il Signor Luigi CAPPANERA (il signor Rizzi trasmetteva certificato medico attestante le proprie precarie condizioni di salute, tali da impedire allo stesso di presenziare l’udienza). Il primo riferiva che il 30 marzo, giorno dell’incontro tra il San Fruttoso e il Baiardo, faceva talmente caldo da richiedere ai calciatori uno sforzo particolare e da giustificare una partita molto combattuta a centro campo ma blanda nei ritmi. Riferiva, altresì, che la gara sarebbe stata sostanzialmente corretta e nella norma e che non avrebbe sentito nulla da fargli pensare qualcosa di strano, né in particolare un conciliabolo tra i calciatori Il secondo riferiva di avere raccolto voci che, a loro volta, gli sarebbero state riferite da terze persone. Riferiva, altresì, che prima della telefonata del Rizzi, al quale era legato da un antico vincolo di amicizia, non aveva elementi per pensare che la gara non fosse stata regolare. Nel contempo, precisava che al momento della telefonata era sicuro che la gara non fosse stata giocata regolarmente, mentre alla data della deposizione tale sicurezza era venuta meno. La Commissione, quindi, riservando la decisione in ordine all’ammissione degli altri elementi di prova richiesti, rinviava il procedimento alla riunione dell’11 dicembre 2003 per ascoltare i testi Giuseppe RIZZI, Adriano NOCENTINI e Girolamo ARNERA. Alla riunione dell’11 dicembre 2003 venivano ammessi i Signori Girolamo ARNERA, Adriano NOCENTINI e Giuseppe RIZZI, e veniva svolto un confronto tra i primi due. Il primo precisava di non aver riferito mai nulla né al Cappanera né al Rizzi, nonché di non aver mai parlato con il Nocentini della presunta combine. Pur non negando di aver incontrato il Nocentini, riferiva che il dialogo con lo stesso aveva toccato argomenti generici e che, non avendo conoscenza alcuna di presunte combine, non avrebbe potuto riferirle. Il secondo riferiva di aver incontrato casualmente l’Arnera il quale gli avrebbe detto che il BAIARDO ed il SAN FRUTTUOSO si starebbero mettendo d’accordo per combinare la gara; che il Poggi era una persona importante che, pur non ricoprendo alcun ruolo nella combine, se interpellato, avrebbe potuto aiutarlo ad evitare l’illecito accordo; che la gara era stata giocata in maniera “blanda”, ma faceva molto caldo; che nessuno gli avrebbe riferito che il Trucco era la mente dell’accordo; che il Barbieri sarebbe stato pagato dopo la partita con circa due milioni di vecchie lire, anche se non collegava il pagamento delle spettanze con l’andamento della gara; che l’Arnera era una persona vivace, vulcanica; che non aveva mai pensato ad un imbroglio e che quella tra il BAIARDO ed il SAN FRUTTUOSO era una partita importante, ma non decisiva, anche perché mancavano al termine del campionato ancora 5/6 gare. Nel corso del confronto tra l’ARNERA ed il NOCENTINI il primo ribadiva che il dialogo con il Nocentini avrebbe avuto un contenuto su temi generici e che non ricordava di aver parlato degli argomenti de quibus in particolare; il secondo ribadiva che aveva appreso dell’Arnera della presunta combine, anche se non aveva chiesto come l’Arnera ne fosse venuto a conoscenza, essendo sufficiente il ruolo da quest’ultimo ricoperto nell’ambiente dilettantistico genovese. Il RIZZI nel confermare il contenuto di quanto riferito all’Ufficio Indagini, riferiva che nel corso del colloquio telefonico avuto con il Cappanera avrebbe fatto riferimento a voci “in generale” non riferite da “nessuno in particolare”; che i calciatori non erano d’accordo, che il ritmo della partita era blando; che sapeva sempre tutto del BAIARDO, per cui avrebbe certamente saputo di una eventuale combine; che il Poggi si trovava sul terreno di gioco in quanto venuto ad aspettare il figlio che giocava nella squadra giovanile; che il Cappellano non avrebbe giocato, in quanto infortunato; che per lui la gara sarebbe stata giocata in modo regolare; che la gara sarebbe stata giocata dalla squadra titolare; che probabilmente non era stato convocato negli spogliatoi perché evidentemente l’allenatore parlava di questioni prettamente tecniche, alle quali normalmente non partecipava. Successivamente rilasciavano dichiarazioni spontanee sia il POGGI sia il Presidente del San Fruttuoso, ribadendo l’insussistenza di alcun illecito e, comunque, la propria estraneità. La Commissione rinviava la riunione del 22 dicembre per la discussione finale e la decisione. All’udienza del 22 dicembre compariva il Vice Procuratore il quale, dopo aver illustrato i motivi del deferimento, concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità dei deferiti e, in particolare, l’irrogazione della sanzione di nove punti di penalizzazione (da scontarsi nel Campionato in corso) per responsabilità oggettiva e presunta delle società BAIARDO e S.FRUTTUOSO e di tre anni di squalifica per il FOSSA e lo SPISSU. Relativamente alle altre posizioni, chiedeva per il RAMENGHI la trasmissione degli atti alla Procura per riformulazione dei capi di incolpazione (omessa denuncia) e per il POGGI l’assoluzione per insufficienza di prove. Comparivano altresì i difensori dei deferiti i quali, illustrando quanto già esposto nelle rispettive memorie difensive, concludevano per il proscioglimento dei propri assistiti. La Commissione, esaminati gli atti ed all’esito dell’istruttoria dibattimentale svolta, ritiene che il deferimento sia infondato. Invero, l’indagine prende le mosse dall’iniziativa del signor Cappanera (tesserato, all’epoca dei fatti, per la soc. Molassana) e più precisamente dalla registrazione di una conversazione telefonica intercorsa con il signor Rizzi (tesserato, all’epoca dei fatti, per la soc. Baiardo), diretta a rinvenire riscontri su una serie di “voci” circolanti nell’ambiente dilettantistico genovese circa un presunto accordo fra la soc. Baiardo e la soc. S.Fruttuoso volto a favorire la vittoria di quest’ultima, coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione. Elementi di tale presunto accordo, secondo l’assunto accusatorio, risiederebbero: - nel risultato della partita; - nelle modalità di svolgimento (ritmo) della partita stessa; - nella “tempistica” del pagamento di premi arretrati ad alcuni giocatori; - nella decisività della partita; - nelle conversazioni intercorse fra il Cappanera ed il Rizzi e fra l’Arnera ed il Nocentini. La Commissione ritiene che nessuno di tali elementi - pur potendo ingenerare dei sospetti sulla sussistenza dell’illecito contestato - assurga al ruolo di “prova” tale da condurre alla colpevolezza dei deferiti e che gli stessi, complessivamente considerati, non configurino quell’insieme di indizi sufficienti, gravi e concordanti tale da determinare un convincimento di colpevolezza. Invero: - con riferimento al risultato della partita occorre rilevare che nessuna rilevanza può essere ascritta dal momento che, nel girone di andata, fra le medesime squadre vi è stato un pareggio; - con riferimento al ritmo della partita, occorre rilevare in primo luogo che l’arbitro, sentito in sede dibattimentale, ha dichiarato di non aver notato nulla di anomalo, se non che la giornata era particolarmente calda e che le due squadre avevano motivazioni diverse; - con riferimento alla tempistica dei premi arretrati, occorre rilevare che non è emerso alcun elemento dal quale ricavare le motivazioni del loro pagamento e che addirittura in sede dibattimentale è emerso che l’invito a ritirare alcuni dei premi arretrati risaliva ad alcuni mesi prima; - con riferimento alla decisività della partita, occorre rilevare che – pur trattandosi di una partita importante – la stessa non poteva essere considerata decisiva, mancando al termine del campionato 4-5 partite; - con riferimento alla conversazione (telefonica) intercorsa fra il Cappanera ed il Rizzi, la Commissione nutre dubbi sulla rilevanza probatoria della stessa, dal momento che: a) trattasi di una conversazione contenente delle provocazioni rivolte dal Cappanera al Rizzi e dirette a sfruttare la fragilità caratteriale del Rizzi (peraltro riscontrata anche in sede di istruttoria dibattimentale) ottenendo dei meri assensi a quanto prospettato più che dei riscontri ulteriori alle voci che circolavano in merito al presunto accordo; b) nel corso della stessa il Rizzi non riferisce nulla di quanto a sua conoscenza diretta, limitandosi anch’egli a riferire sul “sentito dire”, indicando quale fonte esclusiva delle sue informazioni l’Arnera, il quale però, ascoltato in sede dibattimentale, ha tenuto a precisare di aver in realtà anch’egli raccolto delle voci ricorrenti, non aver avuto modo di riscontrarle e, pertanto, senza aver avuto conoscenza diretta dei fatti; c) i riscontri degli elementi emersi dalla telefonata non configurano neanche indizi sufficienti e concordanti; - con riferimento alla conversazione intercorsa fra l’Arnera ed il Nocentini, nessuno dei due – sentiti anche a confronto – riferisce informazioni acquisite direttamente, evidenziando piuttosto di non essere a conoscenza diretta dei fatti, con l’effetto che il contenuto di detta conversazione si caratterizza per la sua assoluta genericità. A tutto ciò occorre aggiungere: - il ruolo del Cappanera, il quale ha dato avvio all’indagine che ha condotto al deferimento, in quanto spinto da interessi “personali”, dal momento che non riusciva trovare una giustificazione nel risultato fra il Baiardo e il S.Fruttuoso; - che sia dalla relazione dell’Ufficio Indagine che dal dibattimento non sono emersi chi sarebbero stati gli autori del presunto accordo illecito, nè chi ne sarebbero gli esecutori, rappresentando l’accordo de quo un cosiddetto in incertam personam. E’ infatti mancato qualsiasi tipo di approfondimento, durante le indagini, relativamente all’altra parte del presunto accordo e a tutti gli esecutori materiali dello stesso (tra questi, in primis, i giocatori). Infine, con riferimento alla posizione del Poggi, la Commissione rileva l’insussistenza di alcuna contestazione allo stesso, non essendo emerso – come concluso fra l’altro dalla stessa Procura - alcun elemento diretto a dimostrare il ruolo che lo stesso avrebbe svolto nella perfezione del presunto accordo illecito, laddove piuttosto dall’istruttoria dibattimentale è emersa l’evidente casualità della sua presenza sul terreno di gioco della soc. Baiardo - la sera in cui si sarebbe definito l’accordo – determinata sia dall’esigenza di organizzare la partita amichevole fra la soc. Baiardo e la Sampdoria, sia dall’esigenza di attendere la fine dell’allenamento del proprio figlio. Deve pertanto essere esclusa la responsabilità dei deferiti per le violazioni a loro ascritte. Per tali motivi la Commissione delibera di assolvere i deferiti per insussistenza dei fatti a loro contestati.
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