Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 90/C del 18 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it S E R I E ” C/2 ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MANTOVA – SASSUOLO
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 90/C del 18 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
S E R I E " C/2 " DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA MANTOVA – SASSUOLO
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- Risulta in maniera univoca dai referti forniti dal direttore di gara e dal collaboratore
dell’Ufficio Indagini che prima dell’inizio della gara (come da disposizioni Federali) è
stato osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime del noto e grave
attentato costato - in Iraq - la vita a personale militare e civile italiano in missione in
quel paese.
- Riferiscono in proposito gli atti ufficiali costituenti fonte informativa e probatoria, che
nella suddetta occasione un gruppo di sostenitori locali, e per tutta la durata del
momento di raccoglimento, elevavano fischi ed intonavano cori pesantemente offensivi
dell’Arma dei Carabinieri e dei Caduti.
- Comportamento della medesima natura veniva reiterato al 15’ ed al 30’ minuto del
primo tempo di gara allorché la stessa fazione tornava ad intonare cori ancora
gravemente offensivi delle vittime di cui sopra, accompagnati da espressioni blasfeme.
- I fatti sopra descritti, con assoluta certezza riferibili a sostenitori della società Mantova
riconducono, per specifica previsione normativa, l’attribuibilità di essi alla suddetta
società in forza del principio di responsabilità oggettiva.
- Essi, peraltro, si caratterizzano per l’elevatissimo grado di ingiustificabile gravità e
rappresentano atteggiamento inedito e moralmente riprovevole, espressivo di volgare
disprezzo nei confronti di un evento luttuoso di grandi proporzioni, rispetto al quale il
mondo sportivo era chiamato alla manifestazione di composti sentimenti di pietà e
rispetto.
- I quali ultimi non è consentito che nelle sedi agonistiche divengano oggetto di manifesto
vilipendio, atteggiamento che contrasta apertamente con i principi di lealtà sportiva ai
quali anche i sostenitori sono tenuti.
- La gravità del fatto non può restare d’altra parte svilita dal pur lodevole atteggiamento
della gran parte del pubblico che da quelle manifestazioni si è dissociato.
- Ed infatti la reiterazione dei cori e la inusitata offensività del loro contenuto, attribuibile
comunque a sostenitori della società lombarda, induce ad assumere determinazioni
sanzionatorie che appaiano proporzionate alla gravità degli effetti dei descritti
comportamenti, le cui dimensioni, seppur in presenza della dissociazione della gran
parte dei tifosi, restano di elevata consistenza e rendono del tutto adeguata e
proporzionata la sanzione di cui in dispositivo, ragionatamente orientata verso
l’esigenza di conseguire un concreto risultato punitivo nei confronti di quegli ambienti di
facinorosi che violano le elementari regole della partecipazione agli eventi sportivi.
- Tutto ciò premesso, visto l’art. 13 comma 1) lett. d del Codice di Giustizia sportiva,
d e l i b e r a
- di obbligare la società Mantova a disputare, con decorrenza regolamentare, una gara
effettiva a porte chiuse, e conseguentemente dispone che detta sanzione abbia
esecuzione con la prossima gara interna di Campionato prevista dal calendario.
- di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.