Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 11/Tb del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO ALLENATORE VALTER BERNARDI (A.C.BELLUNO 1905 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2003 (C.U. N.8/TB DEL 15/10/2003 GARA INTERNAZIONALE-BELLUNO DEL 12/10/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 11/Tb del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO ALLENATORE VALTER BERNARDI (A.C.BELLUNO 1905
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2003 (C.U.
N.8/TB DEL 15/10/2003 GARA INTERNAZIONALE-BELLUNO DEL
12/10/2003).
Avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale squalificava
l’allenatore Valter Bernardi della società A.C. Belluno 1905 S.r.l. fino a tutto il
29 ottobre 2003 ha proposto reclamo lo stesso Bernardi il quale, motivando
che i fatti riportati nel rapporto dell’assistente Brera non corrispondono alla
realtà essendo stati travisati temporalmente (si sono verificati durante la gara
e non al termine) e nella portata (non sono le espressioni riportate quelle
realmente profferite) chiede una riduzione della squalifica.
Questa Commissione ha richiesto un supplemento di rapporto
all’assistente Brera che ha confermato che i fatti si sono verificati a fine gara e
che le espressioni offensive proferite dal Bernardi sono esattamente quelle
riportate nel rapporto di gara.Stante che il rapporto dell’assistente fa piena
prova sui fatti verificatesi sotto il suo controllo non può che affermarsi la
responsabilità del Bernardi in ordine ai fatti ascrittigli e considerato il tenore
offensivo delle espressioni usate la sanzione inflitta in primo grado è congrua
e non può essere ridotta.
Nel ricorso il Bernardi adombra altresì un comportamento omissivo da
parte della terna arbitrale ed in particolare di un assistente in merito ad un
episodio svoltosi a fine gara e riguardante un calciatore della società
ospitante. Non essendoci alcun riscontro su tale episodio negli atti di gara è
opportuno inviare la memoria del Bernardi all'Ufficio Indagini per gli
accertamenti del caso.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo e rimettere la memoria dell’allenatore Valter Bernardi
all’Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso.
La tassa va addebitata alla società A.C. Belluno 1905 S.r.l.-.
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