Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO AMMENDA 7.500,00 EURO (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA LUMEZZANE-VARESE DEL 12/10/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 7.500,00 EURO (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA
LUMEZZANE-VARESE DEL 12/10/2003).
La reclamante Varese Football Club S.r.l. si duole dell’entità
dell’ammenda di 7.500,00 euro inflittale dal Giudice Sportivo per gli episodi
verificatisi in occasione della gara Lumezzane-Varese, descritti in motivazione
del provvedimento impugnato, assumendo, fra l’altro, che pure “non potendosi
contestare l’avvenuto lancio di oggetti, si deve però evidenziare come la gran
parte di essi non avesse alcuna potenzialità di ledere o arrecare danno a
chicchessia”.
Chiede quindi che la sanzione pecuniaria irrogatale venga ridotta a
2.000,00 euro.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, acquisito il supplemento
di rapporto arbitrale, esaminati gli atti, ritiene di poter accogliere il gravame
solo parzialmente.
Questo poiché, dopo avere rilevato che i fatti esposti nella parte-motivo
del provvedimento impugnato trovano puntuale riscontro nella dettagliata
narrativa dei medesimi resa dall’arbitro nel rapporto di gara, del quale è nota
la preminente efficacia probatoria, la Commissione è tuttavia dell’avviso che
gli stessi trovino equa sanzione nell’ammenda di 6.000,00 euro e che
unicamente in tali limiti la richiesta della società reclamante debba essere
accolta.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Varese Football Club S.r.l.
riducendo l’ammenda a 6.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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