Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE PELLICCIA MARCO (FANO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA GUBBIO-FANO DEL 12/10/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO CALCIATORE PELLICCIA MARCO (FANO CALCIO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA
GUBBIO-FANO DEL 12/10/2003).
Il calciatore Pelliccia Marco, tesserato per la corrente stagione con la
società Fano Calcio S.r.l., ha presentato reclamo avverso la delibera con la
quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto, per l’incontro Gubbio-Fano del 12
Ottobre 2003, la squalifica per tre gare “perché a gioco fermo essendo già in
terra vicino ad un avversario lo colpiva con un violento calcio allo stomaco”.
La richiesta del reclamo è una congrua riduzione della squalifica.
Nella doglianza si sottolinea, in sintesi, che non si tratterebbe di un
calcio violento ma di una spinta data senza vedere quale parte del corpo si
colpisse e per consentire al calciatore Pelliccia di liberarsi dalla presa
dell’avversario che lo teneva immobile a terra. Ciò per una pronta ripresa del
gioco.
Nello stessa viene evidenziato anche, che la non violenza del calcio
troverebbe ulteriore dimostrazione nel fatto che l’avversario non avrebbe
subito danni fisici neanche momentanei, atteso che subito dopo l’espulsione
del calciatore Pelliccia si sarebbe rialzato rientrando verso la propria metà del
campo, laddove solitamente un violento calcio allo stomaco procura difficoltà
di respirazione con intervento immediato dei sanitari e uscita dal campo.
Viene nella circostanza richiesta altresì l’ammissione della prova televisiva ai
sensi dell’art.31 a/4 del Codice di Giustizia Sportiva ed un referto
supplementare all’arbitro.
Alla riunione odierna sono presenti l’avvocato Fabio Cazzola, giusta
delega della società e lo stesso calciatore. Il legale si rifà sostanzialmente ai
motivi già esposti dal calciatore ed al quale viene mostrato il referto
supplementare accordato dalla Commissione.
Orbene, esclusa l’ammissione della prova televisiva perché il caso non
rientra tra quelli disciplinati dall’art.31 a/4, esaminati gli atti ufficiali ivi
compreso il rapporto integrativo dell’arbitro, si confermano come elementi
qualificanti, la deliberata condotta violenta ed il danno provocato. Emerge
nondimeno che quest’ultimo ha avuto effetti assai limitati e non invalidanti,
attesa l’accertata rapida ripresa del gioco da parte del calciatore colpito con
buona propria efficienza.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo del calciatore Pelliccia Marco (Fano Calcio S.r.l.)
riducendo la squalifica a due gare effettive
La tassa non va addebitata.
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