Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE PELLICCIA MARCO (FANO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA GUBBIO-FANO DEL 12/10/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE PELLICCIA MARCO (FANO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA GUBBIO-FANO DEL 12/10/2003). Il calciatore Pelliccia Marco, tesserato per la corrente stagione con la società Fano Calcio S.r.l., ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto, per l’incontro Gubbio-Fano del 12 Ottobre 2003, la squalifica per tre gare “perché a gioco fermo essendo già in terra vicino ad un avversario lo colpiva con un violento calcio allo stomaco”. La richiesta del reclamo è una congrua riduzione della squalifica. Nella doglianza si sottolinea, in sintesi, che non si tratterebbe di un calcio violento ma di una spinta data senza vedere quale parte del corpo si colpisse e per consentire al calciatore Pelliccia di liberarsi dalla presa dell’avversario che lo teneva immobile a terra. Ciò per una pronta ripresa del gioco. Nello stessa viene evidenziato anche, che la non violenza del calcio troverebbe ulteriore dimostrazione nel fatto che l’avversario non avrebbe subito danni fisici neanche momentanei, atteso che subito dopo l’espulsione del calciatore Pelliccia si sarebbe rialzato rientrando verso la propria metà del campo, laddove solitamente un violento calcio allo stomaco procura difficoltà di respirazione con intervento immediato dei sanitari e uscita dal campo. Viene nella circostanza richiesta altresì l’ammissione della prova televisiva ai sensi dell’art.31 a/4 del Codice di Giustizia Sportiva ed un referto supplementare all’arbitro. Alla riunione odierna sono presenti l’avvocato Fabio Cazzola, giusta delega della società e lo stesso calciatore. Il legale si rifà sostanzialmente ai motivi già esposti dal calciatore ed al quale viene mostrato il referto supplementare accordato dalla Commissione. Orbene, esclusa l’ammissione della prova televisiva perché il caso non rientra tra quelli disciplinati dall’art.31 a/4, esaminati gli atti ufficiali ivi compreso il rapporto integrativo dell’arbitro, si confermano come elementi qualificanti, la deliberata condotta violenta ed il danno provocato. Emerge nondimeno che quest’ultimo ha avuto effetti assai limitati e non invalidanti, attesa l’accertata rapida ripresa del gioco da parte del calciatore colpito con buona propria efficienza. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Pelliccia Marco (Fano Calcio S.r.l.) riducendo la squalifica a due gare effettive La tassa non va addebitata.
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