Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MOSCELLI FABIO (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA RAVENNA-CUOIOPELLI CAPPIANO R. DEL 12/10/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MOSCELLI FABIO (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA RAVENNA-CUOIOPELLI CAPPIANO R. DEL 12/10/2003). Reclamando avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due gare al calciatore Moscelli Fabio, contestandogli di avere nella dedotta circostanza tenuto “comportamento offensivo verso l’arbitro”, la società Ravenna Calcio S.r.l. afferma doversi ritenere eccessiva l’entità della sanzione inflitta al proprio tesserato e conseguentemente ne chiede la riduzione ad una sola gara. A supporto di tale richiesta adduce, in buona sostanza, doversi a suo giudizio tenere in conto che il comportamento di cui viene fatto debito al Moscelli si è “esaurito in unico contesto, senza effettivi contenuti lesivi della dignità dell’arbitro e senza particolare platealità”, essendosi in realtà trattato di “un mero sfogo privo di intenti offensivi”. Tale tesi è stata, in sede di discussione, riaffermata ed ulteriormente sviluppata dal sig. Chiappetti Francesco, legale rappresentante della società che aveva formalmente chiesto l’audizione personale. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltato il rappresentante della società, esaminati gli atti ufficiali, ritiene il gravame non accoglibile. Considerato infatti il tenore palesemente offensivo dell’espressione inequivocamente rivolta dall’incolpato al direttore di gara, così come risulta dal resoconto arbitrale al quale, giova ricordare, il Codice di Giustizia Sportiva conferisce espressamente valore di prova privilegiata, né potendosi recepire le considerazioni svolte dalla reclamante quale elemento atto ad attenuare la gravità della condotta nella circostanza tenuta dal calciatore. L’appellata decisione merita integrale conferma, apparendo immune da vizi sotto il profilo sia del fondamento della incolpazione, sia della congruità della sanzione irrogata Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Ravenna Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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