Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MOSCELLI FABIO (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA RAVENNA-CUOIOPELLI CAPPIANO R. DEL 12/10/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE CALCIATORE MOSCELLI FABIO (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003
GARA RAVENNA-CUOIOPELLI CAPPIANO R. DEL 12/10/2003).
Reclamando avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha
irrogato la squalifica per due gare al calciatore Moscelli Fabio, contestandogli
di avere nella dedotta circostanza tenuto “comportamento offensivo verso
l’arbitro”, la società Ravenna Calcio S.r.l. afferma doversi ritenere eccessiva
l’entità della sanzione inflitta al proprio tesserato e conseguentemente ne
chiede la riduzione ad una sola gara.
A supporto di tale richiesta adduce, in buona sostanza, doversi a suo
giudizio tenere in conto che il comportamento di cui viene fatto debito al
Moscelli si è “esaurito in unico contesto, senza effettivi contenuti lesivi della
dignità dell’arbitro e senza particolare platealità”, essendosi in realtà trattato di
“un mero sfogo privo di intenti offensivi”.
Tale tesi è stata, in sede di discussione, riaffermata ed ulteriormente
sviluppata dal sig. Chiappetti Francesco, legale rappresentante della società
che aveva formalmente chiesto l’audizione personale.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltato il
rappresentante della società, esaminati gli atti ufficiali, ritiene il gravame non
accoglibile.
Considerato infatti il tenore palesemente offensivo dell’espressione
inequivocamente rivolta dall’incolpato al direttore di gara, così come risulta dal
resoconto arbitrale al quale, giova ricordare, il Codice di Giustizia Sportiva
conferisce espressamente valore di prova privilegiata, né potendosi recepire
le considerazioni svolte dalla reclamante quale elemento atto ad attenuare la
gravità della condotta nella circostanza tenuta dal calciatore. L’appellata
decisione merita integrale conferma, apparendo immune da vizi sotto il profilo
sia del fondamento della incolpazione, sia della congruità della sanzione
irrogata
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Ravenna Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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