Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 78/C del 5 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.63/C DEL 21/10/2003 GARA PRATO-PISTOIESE DEL 19/10/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 78/C del 5 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.63/C DEL 21/10/2003 GARA PRATO-PISTOIESE DEL 19/10/2003). Con riferimento alla gara Prato-Pistoiese del 19 Ottobre 2003, il Giudice Sportivo comminava alla società A.C. Prato S.p.a. 5.000,00 euro di ammenda “per ripetuto lancio di fumogeni; bottigliette, anche piene, ed altri oggetti, ivi compresa un'asta di bandiera, senza colpire; al termine, i lanci erano anche indirizzati verso i propri calciatori in segno di contestazione, senza conseguenze; per esposizione di striscioni offensivi dell'opposta tifoseria, nonché - verso la fine della gara e al termine - per lancio di bottigliette in plastica di cui una contenente urina che colpiva un assistente arbitrale alla schiena; lo stesso ufficiale di gara era raggiunto alla schiena da un'asta di bandiera che gli provocava leggero e momentaneo dolore; nel secondo tempo, inoltre, erano scagliate sul terreno fumogeni per la rimozione dei quali l'incontro restava brevemente sospeso”. Ha proposto reclamo la società, chiedendo in tesi la revoca della sanzione, in ipotesi una congrua riduzione sulla base delle seguenti argomentazioni. - la gara rappresentava per la tifoseria l’avvenimento più importante dell’intera stagione agonistica e l’andamento negativo aveva fatto aumentare il nervosismo; - gli striscioni erano espressione di ironia toscana, e ve ne erano anche di appartenenti alla tifoseria opposta; - i fumogeni esaurivano la loro azione in pochissimi secondi; -quantitativamente limitati erano gli oggetti lanciati in campo (anche in danno dei calciatori di casa); - la società aveva predisposto un articolato servizio d’ordine e aveva trasmesso ripetutamente il messaggio antiviolenza. All’odierna riunione nessuno è comparso e all’esito dell’esame degli atti, ritiene la Commissione che la persistente condotta tenuta dalla tifoseria locale, pericolosa anche per l’incolumità personale di uno assistente arbitrale, sia stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Prato S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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