Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 16/Tb del 12 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE FABBRI MARCO ED AMMENDA 250,00 EURO (C.U. N.12/TB DEL 29/10/2003 GARA PISTOIESE-GROSSETO DEL 25/10/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 16/Tb del 12 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE FABBRI MARCO ED AMMENDA 250,00 EURO (C.U. N.12/TB DEL 29/10/2003 GARA PISTOIESE-GROSSETO DEL 25/10/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara Pistoiese-Grosseto del 25 Ottobre 2003. ha inflitto alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. l’ammenda di 250,00 euro “perché propri sostenitori durante la seconda parte della gara ingaggiavano con i tifosi avversari una prolungata colluttazione” ed ha irrogato, inoltre, la squalifica per quattro gare al calciatore ospite Marco Fabbri “per atto di particolare violenza verso un avversario, che colpiva, con il pallone non a distanza di gioco, e che era costretto ad abbandonare la gara”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società grossetana al fine di ottenere sia la riduzione dell’ammenda inflittale, sia la riduzione della squalifica irrogata al suo tesserato. Quanto all’ammenda, ha dedotto che non si era trattato di uno scontro fra le opposte tifoserie, ma di una semplice colluttazione fra i genitori di due calciatori; quanto alla squalifica del tesserato, ha sostenuto che si era trattato di un atto di violenza in azione di gioco commesso dal calciatore nell’intento di contendere la palla all’avversario che la proteggeva con il suo corpo. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Per quanto attiene all’ammenda inflitta alla società, pur dovendosi ammettere che si trattò, a causa del numero limitato dei contendenti, di un fatto disciplinare di modesta entità, si deve però considerare la tenue ammenda inflitta che, valutati i parametri sempre adottati da questa Commissione, non appare suscettibile di riduzione. Per quanto attiene il calciatore, non si può aderire alla richiesta di riduzione della squalifica, in quanto, seppure commesso in azione di gioco, si è trattato pacificamene di un atto di particolare violenza, comprovata dal fatto che l’antagonista è stato costretto ad abbandonare il campo. Per tale fattispecie l’art. 14 comma 1) lettera f) del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce la misura edittale minima di quattro gare di squalifica, per cui la sanzione inflitta al Fabbri non può essere ridotta. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it